Art. 15
Procedure di gara
1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione
istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti
professionali esterni e' effettuata, anche in deroga ai limiti
previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la
individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure
di selezione, nonche' per la determinazione delle remunerazioni per i
servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri
stabiliti in materia dall'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 6 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato), e'
il seguente:
"Art. 6. - Qualora, per speciali ed eccezionali
circostanze, che dovranno risultare nel decreto di
approvazione del contratto, non possano essere utilmente
seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il
contratto potra' essere concluso a trattativa privata.
Se l'importo previsto superi le lire l50.000.000 il
progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art.
5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta
contraente sara', ai sensi dell'articolo medesimo,
comunicato al Consiglio di Stato per il parere.".
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca:
"Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi".
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si veda la precedente nota all'art.
5".