Art. 15
                          Procedure di gara

  1.   Per   la   realizzazione  delle  iniziative  di  comunicazione
istituzionale  a  carattere  pubblicitario  la  scelta  dei  soggetti
professionali  esterni  e'  effettuata,  anche  in  deroga  ai limiti
previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
nel  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  157.  A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma   1,   della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni,  entro  quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  sono  stabiliti  i  criteri  per  la
individuazione  dei soggetti professionali da invitare alle procedure
di selezione, nonche' per la determinazione delle remunerazioni per i
servizi  prestati.  A  tali  fini  si  tiene  conto anche dei criteri
stabiliti   in   materia   dall'Autorita'   per   le  garanzie  nelle
comunicazioni.
 
          Note all'art. 15:
              - Il  testo  dell'art.  6 del regio decreto 18 novembre
          1923,  n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del
          patrimonio  e  sulla contabilita' generale dello Stato), e'
          il seguente:
              "Art.   6.  -  Qualora,  per  speciali  ed  eccezionali
          circostanze,   che   dovranno   risultare  nel  decreto  di
          approvazione  del  contratto,  non possano essere utilmente
          seguite  le  forme  indicate  negli  articoli  3  e  4,  il
          contratto potra' essere concluso a trattativa privata.
              Se  l'importo  previsto  superi  le lire l50.000.000 il
          progetto di contratto o, nel caso di cui al precedente art.
          5, comma ultimo, lo schema di contratto firmato dalla ditta
          contraente   sara',   ai   sensi   dell'articolo  medesimo,
          comunicato al Consiglio di Stato per il parere.".
              - Il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 157, reca:
          "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
          pubblici di servizi".
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si veda la precedente nota all'art.
          5".