Art. 14 
                    Norme relative agli scrutini 
 
  1. Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio  sulla
completa personalita' dell'impiegato emesso  sulla  base  dei  titoli
risultanti dal fascicolo personale  e  dallo  stato  matricolare  con
particolare riferimento ai rapporti informativi  e  relativi  giudizi
complessivi. 
  2. Negli scrutini per merito comparativo si  dovra'  tenere  conto,
altresi', degli incarichi e servizi svolti  e  della  qualita'  delle
funzioni, con particolare riferimento alla  competenza  professionale
dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione
alla sede di servizio. 
  3.  Per  gli  scrutini  si  applicano  le   disposizioni   previste
dall'articolo 40 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 1970, n. 1077. 
  4. Non e' ammesso a scrutinio  il  personale  del  ruolo  direttivo
ordinario che nei tre  anni  precedenti  lo  scrutinio  stesso  abbia
riportato sanzioni disciplinari piu'  gravi  della  deplorazione.  La
sospensione  dal  servizio  comporta   la   deduzione   dal   computo
dell'anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal  punito  in
sospensione dal servizio,  nonche'  il  ritardo  di  due  anni  nella
promozione  o  nell'aumento  periodico  dello   stipendio   o   nella
attribuzione di una classe superiore di stipendio con  la  decorrenza
di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto  legislativo  30  ottobre
1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo e'  elevato  a
tre anni se la sospensione dalla qualifica  e'  superiore  a  quattro
mesi. 
 
          Note all'art. 14: 
              - L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica
          28 dicembre 1970,  n.  1077  (riodinamento  delle  carriere
          degli impiegati civili dello Stato) e' il seguente: 
              "Art. 40 (Decorrenza delle promozioni per scrutinio). -
          Gli scrutini  per  le  promozioni  sono  tenuti  due  volte
          all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre. 
              Salvo quanto disposto dall'ultimo comma  dell'art.  15,
          le  promozioni  sono   conferite   seguendo   l'ordine   di
          graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1o luglio  e
          dal 1o gennaio successivi. 
              E' ammesso agli scrutini il  personale  che  matura  la
          prescritta anzianita', rispettivamente, entro  le  predette
          date del 30 giugno e del 31 dicembre. 
              L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie  puo'
          rinunziare  alla  promozione  conseguita,  entro   quindici
          giorni dalla  comunicazione;  in  tal  caso  la  promozione
          stessa e' conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di
          graduatoria dello scrutinio. E'  fatta  salva  la  facolta'
          dell'amministrazione di  non  accettare,  per  esigenze  di
          servizio, la rinunzia alla promozione.". 
              - L'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 30  ottobre
          1992, n. 449 (Determinazione  delle  sanzioni  disciplinari
          per il personale del Corpo di polizia penitenziaria  e  per
          la regolamentazione  dei  relativi  procedimenti,  a  norma
          dell'art. 21, comma 1, della legge  15  dicembre  1990,  n.
          395), e' il seguente: 
              "2. Essa comporta il ritardo di  un  anno  nell'aumento
          periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe
          di stipendio superiore,  a  decorrere  dal  giorno  in  cui
          verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data
          nella quale la mancanza e' stata rilevata".