Art. 16 
                        Rapporti informativi 
 
  1. Per il personale appartenente al ruolo direttivo  ordinario  del
Corpo di polizia penitenziaria si applicano le  disposizioni  di  cui
agli articoli 44, 45 e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 
443, e successive modificazioni. 
  2. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre  1992,  n.
443, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
"Art.  46-bis  (Organi  competenti  alla  compilazione  del  rapporto
informativo  per  il  personale  del  ruolo  direttivo  ordinario  in
servizio  presso   le   articolazioni   centrali   del   Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria). - 1. Il rapporto informativo per
il personale del ruolo direttivo  ordinario  in  servizio  presso  le
articolazioni   centrali   dell'Amministrazione   penitenziaria    e'
compilato: 
a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice
   commissario penitenziario, dal dirigente dal quale  dipendono.  Il
   giudizio complessivo e' espresso dal  direttore  dell'ufficio  dal
   quale dipendono; 
b) per  il  personale  con  qualifica  di  commissario   coordinatore
   penitenziario e  commissario  capo  penitenziario,  dal  direttore
   dell'ufficio  presso  il  quale  prestano  servizio.  Il  giudizio
   complessivo     e'     espresso     dal     direttore     generale
   dell'Amministrazione penitenziaria.". 
  3. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre  1992,  n.
443, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
"Art.  47-bis  (Organi  competenti  alla  compilazione  del  rapporto
informativo  per  il  personale  del  ruolo  direttivo  ordinario  in
servizio  presso  i  provveditorati  regionali   dell'Amministrazione
penitenziaria, i servizi e le scuole). - 1. Il rapporto  informativo,
per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio  presso  i
provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, e' compilato: 
a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice
   commissario penitenziario, dal dirigente dal quale  dipendono.  Il
   giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale; 
b) per  il  personale  con  qualifica  di  commissario   coordinatore
   penitenziario e commissario capo  penitenziario  dal  provveditore
   regionale. Il  giudizio  complessivo  e'  espresso  dal  direttore
   generale dell'Amministrazione penitenziaria. 
  2. Il rapporto informativo per il personale in servizio  presso  le
scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato: 
a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice
   commissario penitenziario, dal  dirigente  da  cui  dipendono.  Il
   giudizio  complessivo  e'  espresso  dal  direttore   dell'ufficio
   centrale del personale; 
b) per  il  personale  con  qualifica  di  commissario   coordinatore
   penitenziario e  commissario  capo  penitenziario,  dal  direttore
   dell'ufficio centrale del personale. Il giudizio e'  espresso  dal
   Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.". 
  4. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre  1992,  n.
443, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
"Art.  48-bis  (Organi  competenti  alla  compilazione  del  rapporto
informativo per il personale direttivo ordinario in  servizio  presso
gli istituti penitenziari). -  1.  Il  rapporto  informativo  per  il
personale del  ruolo  direttivo  ordinario  in  servizio  presso  gli
istituti penitenziari e' compilato: 
a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice
   commissario  penitenziario,  dal   direttore   dell'istituto.   Il
   giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale; 
b) per  il  personale  con  qualifica  di  commissario   coordinatore
   penitenziario e commissario capo penitenziario,  dal  provveditore
   regionale. Il  giudizio  complessivo  e'  espresso  dal  direttore
   generale dell'Amministrazione penitenziaria.". 
 
          Note all'art. 16: 
              - Il testo degli  articoli  44,  45  e  49  del  citato
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  e'   il
          seguente: 
              "Art. 44 (Rapporti informativi). - 1. Per il  personale
          del Corpo di polizia  penitenziaria  deve  essere  redatto,
          entro il mese di  gennaio  di  ciascun  anno,  un  rapporto
          informativo che si conclude con il giudizio complessivo  di
          "ottimo , "distinto , "buono , "mediocre o "insufficiente . 
              2. Il giudizio complessivo deve essere motivato. 
              3. Al personale nei confronti del quale, nell'anno  cui
          si riferisce il rapporto informativo,  sia  stata  inflitta
          una sanzione disciplinare piu'  grave  della  deplorazione,
          non  puo'  essere  attribuito   un   giudizio   complessivo
          superiore a "buono . 
              4. Con decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia
          saranno stabilite, le modalita' in  base  alle  quali  deve
          essere redatto il rapporto informativo, volto  a  delineare
          la personalita' dell'appartenente al Corpo,  tenendo  conto
          dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o
          in parte in relazione alle diverse funzioni  attribuite  al
          personale   di   ciascun    ruolo    ed    alle    relative
          responsabilita': 
                a) competenza professionale; 
                b) capacita' di risoluzione; 
                c) capacita' organizzativa; 
                d) qualita' dell'attivita' svolta; 
                e) altri elementi di giudizio. 
              5. Per  ciascuno  degli  indicati  parametri,  dovranno
          essere previsti piu' elementi di giudizio, per  ognuno  dei
          quali  sara'   attribuito   dall'organo   competente   alla
          compilazione del rapporto informativo, di cui agli articoli
          45, 46, 47, 48 e 49, un punteggio variabile da un minimo di
          1 ad un massimo di 3. 
              6.  Il  consiglio  di  amministrazione  ogni   triennio
          determina, mediante coefficienti  numerici,  i  criteri  di
          valutazione dei titoli, in relazione  alle  esigenze  delle
          singole carriere. 
              7. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico, alla
          progressione   di   carriera,   alle    assegnazioni,    ai
          trasferimenti ed al rapporto di impiego deve  essere  fatto
          riferimento  esclusivamente  ai  contenuti   dei   rapporti
          informativi". 
              "Art.  45  (Giudizio  complessivo).   -   1.   L'organo
          competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui agli
          articoli 46, 47, 48 e 49, puo', con  adeguata  motivazione,
          variare in piu' o in meno, nei limiti indicati al  comma  5
          dell'articolo 44, i punteggi relativi ai  singoli  elementi
          di giudizio. 
              2. Ha altresi' facolta' di attribuire  complessivamente
          due punti al personale che  abbia  riportato  il  punteggio
          massimo previsto per ciascun elemento. 
              3. L'appartenente al Corpo  di  polizia  penitenziaria,
          prima di apporre la firma sul modulo con il  quale  gli  e'
          comunicato il  giudizio  complessivo,  prende  visione  del
          rapporto informativo. 
              4.  Entro  trenta  giorni  dalla   comunicazione   puo'
          ricorrere alle commissioni per il personale  del  Corpo  di
          polizia penitenziaria, di cui all'art. 50, con facolta'  di
          inoltrare il ricorso in piego chiuso". 
              "Art. 49 (Rapporto  informativo  per  il  personale  in
          posizione di comando o fuori ruolo). - 1. Per il  personale
          del Corpo  di  polizia  penitenziaria  nella  posizione  di
          comando o fuori ruolo, si applica l'art. 53 del testo unico
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.".