Art. 16 Rapporti informativi 1. Per il personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni. 2. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). - 1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato: a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore dell'ufficio dal quale dipendono; b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.". 3. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 47-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole). - 1. Il rapporto informativo, per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, e' compilato: a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente dal quale dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale; b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. 2. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le scuole e servizi dell'Amministrazione penitenziaria e' compilato: a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente da cui dipendono. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore dell'ufficio centrale del personale; b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal direttore dell'ufficio centrale del personale. Il giudizio e' espresso dal Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.". 4. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari). - 1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari e' compilato: a) per il personale con qualifica di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal direttore dell'istituto. Il giudizio complessivo e' espresso dal provveditore regionale; b) per il personale con qualifica di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal provveditore regionale. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.".
Note all'art. 16: - Il testo degli articoli 44, 45 e 49 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' il seguente: "Art. 44 (Rapporti informativi). - 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo , "distinto , "buono , "mediocre o "insufficiente . 2. Il giudizio complessivo deve essere motivato. 3. Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono . 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia saranno stabilite, le modalita' in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalita' dell'appartenente al Corpo, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilita': a) competenza professionale; b) capacita' di risoluzione; c) capacita' organizzativa; d) qualita' dell'attivita' svolta; e) altri elementi di giudizio. 5. Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei quali sara' attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3. 6. Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. 7. Sulle questioni attinenti allo stato giuridico, alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai trasferimenti ed al rapporto di impiego deve essere fatto riferimento esclusivamente ai contenuti dei rapporti informativi". "Art. 45 (Giudizio complessivo). - 1. L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui agli articoli 46, 47, 48 e 49, puo', con adeguata motivazione, variare in piu' o in meno, nei limiti indicati al comma 5 dell'articolo 44, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio. 2. Ha altresi' facolta' di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento. 3. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo. 4. Entro trenta giorni dalla comunicazione puo' ricorrere alle commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'art. 50, con facolta' di inoltrare il ricorso in piego chiuso". "Art. 49 (Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo). - 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.".