Art. 19 Norme disciplinari 1. Al personale appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si applica, in quanto compatibile, la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, come di seguito integrato e modificato: a) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la pena pecuniaria e' inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina". b) all'articolo 4, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la deplorazione e' inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina". 2. Qualora si debba procedere al sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 449 del 1992 nei confronti di appartenenti ai ruoli direttivi, l'avvio dell'eventuale istruttoria e' disposto dall'autorita' centrale competente, che viene previamente informata in ordine alle relative infrazioni commesse. Nei casi in cui venga disposto lo svolgimento di inchieste disciplinari, il funzionario istruttore incaricato e' di livello dirigenziale.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, come modificato dal decreto qui pubblicato: "Art. 3 (Pena pecuniaria). - 1. La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilita' dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo. 2. Con tale sanzione vengono punite le seguenti infrazioni: a) la recidiva in una mancanza punibile con la censura; b) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere incompatibile; c) l'inosservanza dell'obbligo di mantenere la permanenza o la reperibilita'; d) la manifesta negligenza nel prendere visione dell'ordine di servizio; e) l'omessa o ritardata presentazione in servizio fino ad un massimo di quarantotto ore; f) la grave negligenza in servizio; g) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione di un ordine; h) l'irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari; i) l'inosservanza del dovere di informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato; l) l'inosservanza delle norme che vietano lo svolgimento di attivita' politica nei casi previsti dalla legge; m) l'inosservanza delle norme che regolano i diritti sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria; n) l'emanazione di un ordine non attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti di istituto o lesivo della dignita' professionale; o) l'omissione o l'imprecisione nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio; p) l'inosservanza del divieto di influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore da parte del detenuto o dell'internato; q) il contegno sconveniente con i detenuti o gli internati ed il servirsi di essi per scrivere lettere, domande o rapporti; r) le parzialita' manifeste, i modi inurbani, gli abusi di autorita' coi dipendenti o coi detenuti o gli internati, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi; s) la tolleranza delle indebite introduzioni e dei traffici di generi nello stabilimento; t) la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o gli internati, particolarmente se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili abusi da parte dei medesimi; u) la infedelta' in servizio, manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti o internati fatti relativi al servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o con l'occultare le mancanze dei detenuti o internati o con l'asportare dall'ufficio documenti o copie di qualsiasi natura; v) il procurare ai detenuti o agli internati viveri, bevande, ed altri oggetti; z) il ritardo ingiustificato nel consegnare ai superiori oggetti sequestrati ai detenuti o internati; aa) il comprare o vendere, il dare o ricevere in prestito dai detenuti o internati qualsiasi somma od oggetto, al di fuori dei casi rientranti nei compiti d'istituto; bb) il turpiloquio abituale e le bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti o internati; cc) l'ingerenza negli affari relativi ai processi dei detenuti, il far commissioni di qualsivoglia natura per conto dei detenuti o internati; dd) il maltrattare i detenuti o internati; ee) il servirsi senza permesso per uso particolare di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione o destinati a servizi o a vantaggio della medesima; ff) l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel riferire sulle infrazioni dei dipendenti e dei detenuti o internati. 3. La pena pecuniaria e' inflitta dal provveditore regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di disciplina". "3-bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la pena pecuniaria e' inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina". "Art. 4 (Deplorazione). - 1. La deplorazione e' una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale vengono punite le seguenti infrazioni: a) la recidiva entro sei mesi delle infrazioni gia' punite con la pena pecuniaria; b) il dare prove manifeste di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina; c) il frequentare luoghi, persone o compagnie sconvenienti con evidente offesa alla dignita' delle funzioni; d) il contrarre debiti con i dipendenti; e) l'alterco con i colleghi o con altri operatori penitenziari in presenza dei detenuti; f) il fare eseguire ai detenuti lavori senza autorizzazione; g) l'introdursi nelle sezioni ove sono ristretti detenuti di sesso diverso, senza autorizzazione; h) gli atti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme del Corpo di polizia penitenziaria; i) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti; l) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti; m) l'addormentarsi in servizio; n) le indebite osservazioni in servizio, il censurare l'operato dei superiori, il seminare malcontento fra i colleghi; o) la tolleranza di abusi commessi dai dipendenti; 2. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza e' stata rilevata. 3. La deplorazione puo' essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria, in relazione alla gravita' della mancanza. 4. La deplorazione e' inflitta dal provveditore regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di disciplina." "4-bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la deplorazione e' inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina". - Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 e' il seguente: "Art. 15 (Istruttoria per l'irrogazione della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio e della destituzione). 1. L'istruttoria per irrogare la pena pecuniaria, la deplorazione, la sospensione dal servizio o la destituzione deve svolgersi attraverso le seguenti fasi: a) il direttore dell'istituto, il capo dell'ufficio o del servizio che abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione piu' grave della censura, informa il provveditore regionale competente per la sede in cui lo stesso presta servizio, qualora l'infrazione comporti la sanzione della pena pecuniaria o della deplorazione; informa l'autorita' centrale competente, qualora l'infrazione comporti la sanzione della sospensione dal servizio o della destituzione. 2. Le predette autorita', ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale o inquadrato nella nona qualifica funzionale. 3. Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli di disciplina. 4. Egli provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore, invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalita' di cui all'art. 14, e svolge, successivamente, tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti dall'inquisito. 5. L'inchiesta deve essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabili una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore. 6. Questi riunisce tutti gli atti in un fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico e apponendo su ciascuno foglio la propria firma, e redige apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendola all'autorita' che ha disposto l'inchiesta. 7. Detta autorita', esaminati gli atti, se ritiene che gli addebiti non sussistono, ne dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, ovvero li trasmette, con le opportune osservazioni, all'organo competente ad infliggere una sanzione minore. 8. Qualora gli addebiti sussistano, trasmette il carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al consiglio di disciplina competente in base al disposto degli articoli 3, 4, 5 e 6".