Art. 19 
                         Norme disciplinari 
 
  1. Al personale  appartenente  ai  ruoli  direttivi  del  Corpo  di
polizia penitenziaria si applica, in quanto compatibile, la normativa
prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  449,  come  di
seguito integrato e modificato: 
a) all'articolo 3, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
   "3-bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la pena pecuniaria e' 
   inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione 
   penitenziaria,  previo  giudizio   del   Consiglio   centrale   di
disciplina". 
b) all'articolo 4, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
   "4-bis. Agli appartenenti ai ruoli direttivi la deplorazione e' 
   inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione 
   penitenziaria,  previo  giudizio   del   Consiglio   centrale   di
disciplina". 
  2. Qualora si debba procedere al sensi dell'articolo 15 del  citato
decreto legislativo n. 449 del 1992 nei confronti di appartenenti  ai
ruoli  direttivi,  l'avvio  dell'eventuale  istruttoria  e'  disposto
dall'autorita' centrale competente, che viene  previamente  informata
in ordine alle relative infrazioni commesse. Nei casi  in  cui  venga
disposto lo svolgimento di  inchieste  disciplinari,  il  funzionario
istruttore incaricato e' di livello dirigenziale. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 4  del  citato
          decreto  legislativo  30  ottobre  1992,   n.   449,   come
          modificato dal decreto qui pubblicato: 
          "Art. 3 (Pena pecuniaria). - 1. La pena pecuniaria consiste
          nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi
          di una mensilita' dello stipendio e degli altri  assegni  a
                        carattere fisso e continuativo. 
              2.  Con  tale  sanzione  vengono  punite  le   seguenti
          infrazioni: 
                a) la  recidiva  in  una  mancanza  punibile  con  la
          censura; 
                b) l'esercizio occasionale di commercio o di mestiere
          incompatibile; 
                c)  l'inosservanza  dell'obbligo  di   mantenere   la
          permanenza o la reperibilita'; 
                d)  la  manifesta  negligenza  nel  prendere  visione
          dell'ordine di servizio; 
                e) l'omessa o  ritardata  presentazione  in  servizio
          fino ad un massimo di quarantotto ore; 
                f) la grave negligenza in servizio; 
                g) il ritardo o la negligenza nell'esecuzione  di  un
          ordine; 
                h) l'irregolarita' nell'ordine di  trattazione  degli
          affari; 
                i)   l'inosservanza   del   dovere    di    informare
          immediatamente i superiori della ricezione di un ordine  la
          cui esecuzione costituisce manifestamente reato; 
                l)  l'inosservanza  delle  norme   che   vietano   lo
          svolgimento di attivita' politica nei casi  previsti  dalla
          legge; 
                m) l'inosservanza delle norme che regolano i  diritti
          sindacali  degli   appartenenti   al   Corpo   di   polizia
          penitenziaria; 
                n)  l'emanazione  di  un  ordine  non  attinente   al
          servizio  o  alla  disciplina  o  eccedente  i  compiti  di
          istituto o lesivo della dignita' professionale; 
                o) l'omissione o  l'imprecisione  nell'emanazione  di
          ordini o di disposizioni di servizio; 
                p)   l'inosservanza   del   divieto   di    influire,
          direttamente o indirettamente, sulla scelta  del  difensore
          da parte del detenuto o dell'internato; 
                q) il contegno sconveniente  con  i  detenuti  o  gli
          internati ed il servirsi  di  essi  per  scrivere  lettere,
          domande o rapporti; 
                r) le parzialita' manifeste,  i  modi  inurbani,  gli
          abusi di autorita' coi dipendenti  o  coi  detenuti  o  gli
          internati, i  motteggi  e  le  ingiurie  rivolti  a  questi
          ultimi; 
                s) la tolleranza delle indebite  introduzioni  e  dei
          traffici di generi nello stabilimento; 
                t) la trascuratezza nel sorvegliare i detenuti o  gli
          internati,  particolarmente  se   incaricati   di   servizi
          speciali, in modo da rendere possibili abusi da  parte  dei
          medesimi; 
                u)  la  infedelta'  in  servizio,   manifestata   col
          rivelare  ad  estranei  o  a  detenuti  o  internati  fatti
          relativi al servizio stesso o  riguardanti  i  processi  in
          corso,  o  con  l'occultare  le  mancanze  dei  detenuti  o
          internati o con l'asportare dall'ufficio documenti o  copie
          di qualsiasi natura; 
                v) il procurare ai detenuti o agli internati  viveri,
          bevande, ed altri oggetti; 
                z)  il  ritardo  ingiustificato  nel  consegnare   ai
          superiori oggetti sequestrati ai detenuti o internati; 
                aa) il comprare o vendere,  il  dare  o  ricevere  in
          prestito  dai  detenuti  o  internati  qualsiasi  somma  od
          oggetto, al  di  fuori  dei  casi  rientranti  nei  compiti
          d'istituto; 
                bb)  il  turpiloquio   abituale   e   le   bestemmie,
          specialmente alla presenza dei detenuti o internati; 
                cc) l'ingerenza negli affari relativi ai processi dei
          detenuti, il far commissioni  di  qualsivoglia  natura  per
          conto dei detenuti o internati; 
                dd) il maltrattare i detenuti o internati; 
                ee) il servirsi senza permesso per uso particolare di
          oggetti di pertinenza dell'Amministrazione  o  destinati  a
          servizi o a vantaggio della medesima; 
                ff)  l'inesattezza  o  l'ingiustificato  ritardo  nel
          riferire sulle infrazioni dei dipendenti e dei  detenuti  o
          internati. 
              3. La pena  pecuniaria  e'  inflitta  dal  provveditore
          regionale,  previo  giudizio  del  Consiglio  regionale  di
          disciplina". 
              "3-bis. Agli appartenenti ai ruoli  direttivi  la  pena
          pecuniaria   e'    inflitta    dal    direttore    generale
          dell'Amministrazione  penitenziaria,  previo  giudizio  del
          Consiglio centrale di disciplina". 
          "Art.  4  (Deplorazione).  -  1.  La  deplorazione  e'  una
          dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la quale
                    vengono punite le seguenti infrazioni: 
                a) la recidiva entro sei mesi delle  infrazioni  gia'
          punite con la pena pecuniaria; 
                b) il dare prove manifeste di negligenza nel  comando
          o nel mantenere la disciplina; 
                c)  il  frequentare  luoghi,  persone   o   compagnie
          sconvenienti  con  evidente  offesa  alla  dignita'   delle
          funzioni; 
                d) il contrarre debiti con i dipendenti; 
                e) l'alterco con i colleghi  o  con  altri  operatori
          penitenziari in presenza dei detenuti; 
                f)  il  fare  eseguire  ai  detenuti   lavori   senza
          autorizzazione; 
                g) l'introdursi  nelle  sezioni  ove  sono  ristretti
          detenuti di sesso diverso, senza autorizzazione; 
                h)  gli  atti  diretti   ad   impedire   o   limitare
          l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del  mandato
          di difensore  o  di  componente  di  un  organo  collegiale
          previsto dalle norme del Corpo di polizia penitenziaria; 
                i) la negligenza  nel  governo  o  nella  cura  delle
          condizioni di vita o  di  benessere  del  personale  o  nel
          controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti; 
                l) la negligenza o  l'imprudenza  o  la  inosservanza
          delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o
          nell'uso, nella custodia o  nella  conservazione  di  armi,
          mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti; 
                m) l'addormentarsi in servizio; 
                n) le indebite osservazioni in servizio, il censurare
          l'operato dei superiori,  il  seminare  malcontento  fra  i
          colleghi; 
                o) la tolleranza di abusi commessi dai dipendenti; 
              2. Essa comporta il ritardo  di  un  anno  nell'aumento
          periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe
          di stipendio superiore,  a  decorrere  dal  giorno  in  cui
          verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data
          nella quale la mancanza e' stata rilevata. 
              3.  La  deplorazione  puo'  essere  inflitta  anche  in
          aggiunta alla pena pecuniaria, in relazione  alla  gravita'
          della mancanza. 
              4.  La  deplorazione  e'  inflitta   dal   provveditore
          regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di 
          disciplina." 
              "4-bis.  Agli  appartenenti  ai  ruoli   direttivi   la
          deplorazione   e'   inflitta   dal    direttore    generale
          dell'Amministrazione  penitenziaria,  previo  giudizio  del
          Consiglio centrale di disciplina". 
              - Il testo dell'art. 15 del citato decreto  legislativo
          30 ottobre 1992, n. 449 e' il seguente: 
              "Art. 15  (Istruttoria  per  l'irrogazione  della  pena
          pecuniaria,  della  deplorazione,  della  sospensione   dal
          servizio  e  della  destituzione).  1.  L'istruttoria   per
          irrogare  la   pena   pecuniaria,   la   deplorazione,   la
          sospensione dal servizio o la destituzione  deve  svolgersi
          attraverso le seguenti fasi: 
                a) il direttore dell'istituto, il capo dell'ufficio o
          del servizio che abbia notizia di un'infrazione commessa da
          un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione  piu'
          grave della  censura,  informa  il  provveditore  regionale
          competente per la sede in cui lo  stesso  presta  servizio,
          qualora  l'infrazione  comporti  la  sanzione  della   pena
          pecuniaria  o  della  deplorazione;   informa   l'autorita'
          centrale  competente,  qualora  l'infrazione  comporti   la
          sanzione   della   sospensione   dal   servizio   o   della
          destituzione. 
              2.   Le   predette   autorita',   ove   ritengano   che
          l'infrazione comporti l'irrogazione di una  delle  predette
          sanzioni,   dispongono   che   venga    svolta    inchiesta
          disciplinare affidandone lo svolgimento ad  un  funzionario
          istruttore che appartenga ad istituto, ufficio  o  servizio
          diverso da quello  dell'inquisito  e  che  sia  di  livello
          dirigenziale o inquadrato nella nona qualifica funzionale. 
              3. Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla
          astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli di
          disciplina. 
              4. Egli provvede, entro dieci giorni, a contestare  gli
          addebiti  al  trasgressore,  invitandolo  a  presentare  le
          giustificazioni nei termini  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 14, e svolge,  successivamente,  tutti  gli  altri
          accertamenti  ritenuti  da  lui   necessari   o   richiesti
          dall'inquisito. 
              5. L'inchiesta deve essere conclusa entro il termine di
          quarantacinque  giorni,  prorogabili  una  sola  volta   di
          quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore. 
              6. Questi riunisce tutti  gli  atti  in  un  fascicolo,
          numerandoli  progressivamente  in  ordine   cronologico   e
          apponendo su ciascuno foglio la  propria  firma,  e  redige
          apposita relazione, alla quale allega  tutto  il  carteggio
          raccolto,  trasmettendola  all'autorita'  che  ha  disposto
          l'inchiesta. 
              7. Detta autorita', esaminati gli atti, se ritiene  che
          gli addebiti non sussistono, ne dispone l'archiviazione con
          provvedimento  motivato,  ovvero  li  trasmette,   con   le
          opportune osservazioni, all'organo competente ad infliggere
          una sanzione minore. 
              8.  Qualora  gli  addebiti  sussistano,  trasmette   il
          carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al
          consiglio di disciplina  competente  in  base  al  disposto
          degli articoli 3, 4, 5 e 6".