Art. 5 
 Istituzione del ruolo direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria 
 
  1. E' istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo  di  polizia
penitenziaria,  articolato  nelle  seguenti  qualifiche,  con  ordine
gerarchico e con livello analogo a quello  del  corrispondente  ruolo
dei commissari della Polizia di Stato: 
a) vice commissario penitenziario; 
b) commissario penitenziario; 
c) commissario capo penitenziario; 
d) commissario coordinatore penitenziario. 
  2. La relativa  dotazione  organica  e'  fissata  nella  tabella  D
allegata al presente decreto. 
  3. L'accesso alle qualifiche di  primo  dirigente  e  di  dirigente
superiore,  di  cui  alla  tabella  prevista  al  comma  2,  avviene,
rispettivamente, con la modalita' previste dagli articoli 40 e 43 del
decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 335. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo degli articoli  40  e  43  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,   n.   335
          (Ordinamento del  personale  della  polizia  di  Stato  che
          espleta funzioni di polizia), e' il seguente: 
              "Art. 40 (Nomina a primo  dirigente).  -  La  nomina  a
          primo dirigente si consegue mediante  corso  di  formazione
          dirigenziale, con esame finale,  al  quale  e'  ammesso  il
          personale  del  ruolo  dei  commissari  in  possesso  della
          qualifica di vice questore aggiunto o con nove anni  e  sei
          mesi di effettivo servizio nel ruolo. 
              L'ammissione al corso, nel  limite  dei  posti  che  si
          prevede si  renderanno  disponibili  alla  data  della  sua
          conclusione,   aumentati   del   50%   con   arrotondamento
          all'unita'  per  eccesso,  si  consegue  mediante  concorso
          interno per titoli di servizio ed esami. 
              Al concorso per titoli  di  servizio  ed  esami,  sara'
          ammesso, secondo l'ordine  di  ruolo,  a  cominciare  dalla
          qualifica piu' elevata, nel limite di otto volte i posti da
          conferire,  il  personale  di  cui  al  primo   comma   che
          nell'ultimo  quinquennio  abbia   riportato   il   giudizio
          complessiva di "ottimo" di cui al successivo art. 62. 
              Il  concorso,  per  titoli   ed   esami,   e'   indetto
          annualmente  con  decreto  del  Ministro  dell'interno   da
          pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale. 
              Gli  aspiranti  indicano  nella  domanda  i  titoli  di
          servizio di cui al punto c) del  successivo  comma  settimo
          allegando la documentazione di  cui  l'amministrazione  non
          sia in possesso. 
              Il direttore della  direzione  centrale  del  personale
          presso il dipartimento della pubblica sicurezza invia  alla
          commissione esaminatrice del concorso l'elenco  dei  titoli
          posseduti da ciascun  aspirante,  il  fascicolo  personale,
          copia dello stato  matricolare,  le  domande  ed  i  titoli
          prodotti dagli interessati. 
              Le  categorie  di  titoli   di   servizio   ammessi   a
          valutazione ed il punteggio massimo attribuito  a  ciascuna
          categoria sono stabiliti come segue: 
                a) rapporti informativi  e  giudizi  complessivi  del
          quinquennio anteriore, punti 25; 
                b) qualita' delle  funzioni  svolte  con  particolare
          riferimento   alla   specifica   competenza   professionale
          dimostrata ed al grado di responsabilita' assunta anche  in
          relazione alla sede di servizio, punti 10; 
                c)  incarichi  e  servizi  speciali   conferiti   con
          specifico    provvedimento    dall'amministrazione,     che
          comportino un rilevante aggravio di lavoro e  presuppongano
          una particolare competenza professionale, punti 6; 
                d)   titoli   attinenti   alla   formazione   ed   al
          perfezionamento   professionale    del    candidato,    con
          particolare  riguardo  al   profitto   tratto   dai   corsi
          professionali, punti 4; 
                e)  idoneita'  conseguita  in  precedenti  corsi   di
          formazione dirigenziale, punti. 3,50; 
                f) speciali riconoscimenti, punti 1,50. 
              L'esame consiste in: 
                1) una prova  scritta  teorico-pratica  di  carattere
          professionale; 
                2) un colloquio rivolto  ad  accertare  il  grado  di
          preparazione professionale del candidato,  con  particolare
          riferimento alle funzioni dirigenziali che sara' chiamato a
          svolgere. 
              Sono ammessi  al  colloquio  i  candidati  che  abbiano
          riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore  a
          trenta cinquantesimi. 
              Il punteggio sia  per  la  prova  scritta  che  per  il
          colloquio e' espresso  in  cinquantesimi  e  l'esito  delle
          prove e' considerato favorevole quando la votazione non sia
          per ciascuna di esse inferiori a trenta cinquantesimi. 
              La votazione complessiva e' data dalla somma  del  voto
          riportato nella valutazione dei titoli e  della  media  del
          voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto  nel
          colloquio. 
              A parita' di punteggio, ha la preferenza  il  candidato
          con qualifica piu' elevata e, a  parita'  di  qualifica  il
          candidato collocato primo nel ruolo di anzianita'. 
              Il personale che per due volte non  consegue  idoneita'
          nelle prove d'esame non potra' essere ammesso a concorso di
          cui al presente articolo". 
              "Art. 43 (Attribuzione  della  qualifica  di  dirigente
          superiore). - La  qualifica  di  dirigente  superiore,  nel
          limite dei posti disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno,
          viene conferita mediante scrutinio per  merito  comparativo
          di cui all'art. 61 del  presente  decreto  legislativo,  ai
          primi dirigenti che compiano alla stessa data tre  anni  di
          effettivo servizio nella qualifica. 
              Le promozioni hanno effetto dal  1o  gennaio  dell'anno
          successivo  a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le
          vacanze.".