Art. 6 
Funzioni del personale appartenente al ruolo direttivo  ordinario  ed
                           alla Dirigenza 
 
  1. Al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario del Corpo
di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche  di  sostituto
ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e   di   ufficiale   di   polizia
giudiziaria. 
  2.  Il  predetto  personale,   fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9 della legge 15  dicembre  1990,  n.  395,  svolge  le
proprie   funzioni   all'interno   dell'area   sicurezza   presso   i
Provveditorati regionali,  gli  Istituti  penitenziari  e  le  scuole
dell'Amministrazione; assume le funzioni  di  comandante  di  reparto
presso gli istituti, le scuole e  i  servizi  secondo  le  norme  del
vigente ordinamento e  del  regolamento  di  servizio  del  Corpo  di
polizia  penitenziaria;  in  qualita'   di   responsabile   dell'area
sicurezza presso gli istituti penitenziari sovrintende alle attivita'
di competenza di detta area, coordinando l'azione  e  gli  interventi
operativi  normativamente  attribuiti  al  personale  del  Corpo  dei
restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in  materia
di ordine e  sicurezza,  osservazione  e  trattamento  delle  persone
detenute ed internate, organizzazione e pianificazione  del  servizio
dei  nuclei  traduzione   e   piantonamento;   sovrintende   altresi'
all'organizzazione ed all'operativita' del contingente del  Corpo  di
Polizia penitenziaria, alla idoneita' delle caserme,  delle  mense  e
dell'equipaggiamento, svolgendo anche i compiti di  responsabile  dei
poligoni di tiro dell'Amministrazione penitenziaria. 
  3. Ai vice commissari penitenziari ed  ai  commissari  penitenziari
competono le  funzioni  di  responsabile  dell'area  della  sicurezza
presso gli istituti di livello  non  dirigenziale.  Possono  altresi'
svolgere funzioni di responsabile vicario di area sicurezza presso le
strutture di livello dirigenziale. 
  4.  Ai  commissari  capo  penitenziari  competono  le  funzioni  di
responsabile  dell'area  della  sicurezza  presso  le  Scuole  e  gli
Istituti penitenziari di livello dirigenziale. 
  5. Ai commissari coordinatori penitenziari competono le funzioni di
responsabile  dell'area  della  sicurezza  presso  i   Provveditorati
regionali. 
  6. Il personale del Corpo appartenente al ruolo direttivo ordinario
e' inoltre impiegato in compiti di livello funzionale  corrispondente
alle diverse qualifiche presso articolazioni centrali  o  periferiche
per  attivita'  o  ambiti  di  intervento  afferenti  alle  peculiari
attribuzioni  professionali  ed  operative  del  Corpo   di   polizia
penitenziaria. Il predetto personale  svolge,  altresi',  compiti  di
formazione o  di  istruzione  del  personale  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria. 
  7. Il personale del Corpo appartenente alle qualifiche dirigenziali
e'  impiegato   quale   responsabile   delle   aree   sicurezza   dei
provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sedi  di
dirigenza   generale,   ovvero    presso    gli    uffici    centrali
dell'Amministrazione, nelle mansioni o  negli  incarichi  previsti  a
tale fine dal decreto di riordino che sara' emanato in esecuzione del
decreto legislativo 6 agosto l999, n. 300. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'art. 9 della citata legge  15  dicembre
          1990, n. 395, e' il seguente: 
              "Art.  9  (Doveri  di   subordinazione).   -   1.   Gli
          appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri
          di subordinazione gerarchica nei confronti: 
                a) del Ministro di grazia e giustizia; 
                b) dei Sottosegretari di Stato per  la  grazia  e  la
          giustizia  quando  esercitano,  per  delega  del  Ministro,
          attribuzioni in materia penitenziaria; 
                c)  del   direttore   generale   dell'Amministrazione
          penitenziaria; 
                d) del direttore dell'ufficio del personale del Corpo
          di polizia penitenziaria; 
                e) del provveditore regionale; 
                f) del direttore dell'istituto; 
                g) dei superiori gerarchici.". 
              Per l'argomento del decreto 6 agosto 1999, n.  300,  si
          vedano le note all'art. 1.