Art. 7 
    Nomina alla qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario 
 
  1.  L'assunzione  nella  qualifica  iniziale  del  ruolo  direttivo
ordinario  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  avviene   mediante
pubblico concorso consistente in  due  prove  scritte  ed  una  prova
orale, al quale possono partecipare i cittadini  italiani,  d'ambo  i
sessi, in possesso dei seguenti requisiti: 
a) godimento dei diritti civili e politici; 
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio nel Corpo di
polizia penitenziaria; 
c) requisiti morali e di condotta; 
d) laurea  in  giurisprudenza  o  in  scienze  politiche,  ovvero  in
   economia e commercio, purche' siano stati sostenuti gli  esami  di
   diritto penale e diritto processuale penale; 
e) eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato  ai
   sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio  1997,  n.
   127. 
  2.  Il  venti  per  cento  dei  posti  e'  riservato  al  personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Il citato  personale,
in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 1 ad eccezione
del limite d'eta', non deve aver riportato, nel  precedente  biennio,
una sanzione disciplinare pari o piu' grave  della  deplorazione.  Si
applicano, altresi', le disposizioni contenute negli  articoli  93  e
205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.
3. 
  3. Se i posti riservati non  sono  coperti,  la  differenza  va  ad
aumentare i posti spettanti all'altra categoria. 
  4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle
Forze armate, dai corpi  militarmente  organizzati  o  destituiti  da
pubblici uffici, che hanno riportato condanna a  pena  detentiva  per
reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
  5. I candidati, dopo  il  superamento  delle  prove  scritte,  sono
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' fisica  e  psichica  ed  a
prove idonee a valutarne le qualita'  attitudinali  al  servizio  nel
Corpo  di  polizia  penitenziaria,  salvo  che   per   il   personale
proveniente dal contingente di  cui  al  comma  2.  Si  applicano  le
disposizioni del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  23
dicembre 1983, n. 904, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e
attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati al concorso
alla nomina di vice commissario penitenziario. 
  6. Le modalita' di espletamento del concorso, la composizione della
commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le modalita'
di svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento  degli
esami di fine corso sono stabilite con  decreto  del  Ministro  della
giustizia. 
 
          Note all'art. 7: 
              Il testo del comma 6 dell'art. 3 della citata legge  15
          maggio 1997, n. 127, e' il seguente: 
              "6. La partecipazione ai concorsi indetti da  pubbliche
          amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni connesse alla  natura  del  servizio  o  ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione". 
              Il testo degli articoli 93 e 205 del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3  e'  il
          seguente: 
              "Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli  scrutini).  -
          L'impiegato sospeso ai sensi degli  articoli  91  e  92  e'
          escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. 
              Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio  della
          Commissione di disciplina, il Ministro,  anche  se  non  ha
          disposto  la  sospensione  cautelare,  puo',   sentito   il
          Consiglio    d'amministrazione,    escludere    l'impiegato
          dall'esame o dallo scrutinio. 
              "Art. 205  (Requisito  generale  di  ammissibilita'  ai
          concorsi, agli esami ed agli  scrutini  di  promozione).  -
          Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e  95,
          non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed  agli  scrutini
          di  promozione  gli  impiegati  che  nell'ultimo   triennio
          abbiano  riportato  un  giudizio  complessivo  inferiore  a
          "buono ". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   23
          dicembre 1983, n. 904, reca: "Approvazione del  regolamento
          sui requisiti psico-fisici e  attitudinali  di  cui  devono
          essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della  Polizia
          di Stato che espletano funzioni di polizia ed  i  candidati
          ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
          Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".