Art. 8 
                          Prova preliminare 
 
  1. Qualora sia necessario a causa dell'alto numero dei concorrenti,
l'ammissione alle prove d'esame ed agli accertamenti psico-fisici  e'
preceduta da una  prova  preliminare  consistente  in  una  serie  di
domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie  oggetto
dell'esame. 
  2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a  scelta
multipla, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi,  nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio,  della  consulenza  di  enti
pubblici o di privati specializzati nel settore.