Art. 3 
                Norme per l'attivita' di importazione 
 
  1. L'attivita' di importazione di gas naturale  prodotto  in  Paesi
non appartenenti all'Unione europea e' soggetta ad autorizzazione del
Ministero   dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
rilasciata  in  base  a  criteri  obiettivi  e   non   discriminatori
pubblicati ai sensi dell'articolo 29. 
  2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato
al possesso, nei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti: 
    a) capacita' tecniche  e  finanziarie  adeguate  al  progetto  di
importazione; 
    b) idonee informazioni e garanzie circa la  provenienza  del  gas
naturale; 
    c)  affidabilita'  dell'approvvigionamento,  degli  im-pianti  di
coltivazione e del sistema di trasporto; 
    d) disponibilita' di stoccaggio strategico ubicate nel territorio
nazionale nella misura  del  10%  delle  quantita'  di  gas  naturale
importato  in  ciascun  anno  econ  una   disponibilita'   di   punta
giornaliera al termine del periodo di punta stagionale pari almeno al
50% dell'importazione media giornaliera prevista nello stesso periodo
di punta, nel rispetto dei criteri stabiliti ai  sensi  dell'articolo
28, comma 2, e delle disposizioni dell'articolo 12; 
    e)  capacita',  mediante  opportuni  piani  di  investimento,  di
contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale  del
gas attraverso  infrastrutture  di  approvvigionamento,  trasporto  o
distribuzione, o attraverso la diversificazione geografica dei  Paesi
produttori. 
  3. I valori di disponibilita'  di  cui  al  comma  2,  lettera  d),
possono essere modificati con decreto  del  Ministro  dell'industria,
del commercio  e  dell'artigianato  in  funzione  delle  esigenze  di
sicurezza del sistema del gas. 
  4. L'attivita'  di  importazione  si  intende  autorizzata  ove  il
diniego, fondato su motivi obiettivi e non  discriminatori,  non  sia
stato  espresso  entro  tre  mesi  dalla  richiesta.  Il  diniego  e'
comunicato,   con   la   relativa   motivazione,   al    richiedente,
all'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  e  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego
e' data informazione alla Commissione  delle  Comunita'  europee.  Il
soggetto   importatore,    contestualmente    alla    richiesta    di
autorizzazione  di  cui  al  comma  1,  trasmette  all'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al comma 5, lettere
a), b), c) e d). 
  5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in  corso  o  per  le
quali e' stato gia'  concluso  il  relativo  contratto  si  intendono
autorizzate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
importatori devono, a tal fine, adempiere, entro un anno  dalla  data
di entrata in vigore del presente  decreto,  all'obbligo  di  cui  al
comma 2, lettera d), e comunicare al  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas  entro  sessanta  giorni  dalla  stessa  data,  per  ciascun
contratto, i seguenti elementi: 
    a)  termini  temporali  e  possibili  estensioni   previsti   dal
contratto; 
    b) quantita'  contrattuali,  comprensive  delle  possibilita'  di
modulazione annuali e stagionali; 
    c) indicazione del Paese dove il gas e' stato  prodotto  e  delle
strutture di trasporto internazionali utilizzate; 
    d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione,
rilevanti ai fini della sicurezza del sistema. 
  6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di
cui al comma  2,  lettera  d),  le  imprese  possono  computare  come
stoccaggio  strategico  il  50%  della  capacita'  dell'impianto   di
stoccaggio presente  nell'impianto  di  rigassificazione  utilizzato,
ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni  effettuate
nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacita' totale annuale
di importazione dell'impianto. Nel caso il relativo  contratto  abbia
durata inferiore ad un anno, l'attivita' di importazione di  GNL  non
e'  soggetta  all'autorizzazione  di  cui  al  comma  1;  i  soggetti
importatori sono comunque tenuti  all'obbligo  di  cui  al  comma  2,
lettera d), limitatamente al gas  importato  in  periodi  diversi  da
quello di punta stagionale, ed a comunicare gli elementi  di  cui  al
comma 5, lettere a), b), c) e d). 
  7. L'attivita' di importazione di gas naturale  prodotto  in  Paesi
appartenenti all'Unione europea e' soggetta alla comunicazione  entro
sessanta  giorni  al  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas
degli elementi di cui al comma 5. I soggetti che alla data di entrata
in vigore del presente decreto gia' svolgono  tale  attivita'  devono
comunicare entro sessanta  giorni  dalla  stessa  data  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, per ciascun contratto, gli elementi  di
cui al comma 5. 
  8.  I  contratti  di  importazione  di   gas   naturale   stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
devono  consentire  una  modulazione  stagionale  tale   da   rendere
possibile l'incremento  delle  quantita'  importate  giornaliere  nel
periodo di punta stagionale in misura non inferiore al  10%  rispetto
al  valore  medio  giornaliero  su  base  annua.   I   contratti   di
importazione da  Paesi  di  cui  al  comma  1  che  non  comprendono,
totalmente o parzialmente, forniture nel periodo di punta  stagionale
possono   essere   sottoposti   nell'ambito   della   procedura    di
autorizzazione  di  cui  al  comma  1  ad   ulteriori   obblighi   di
disponibilita' di stoccaggio  strategico  nel  territorio  nazionale,
rispetto a quelli previsti al comma 2, in funzione delle esigenze  di
sicurezza del sistema del gas. 
  9. Entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, e successivamente con cadenza annuale, le  imprese  del  gas
esercenti gasdotti della rete nazionale interconnessi con  i  sistemi
di altri  Stati,  nonche'  le  imprese  esercenti  impianti  di  GNL,
comunicano   al   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  le
rispettive capacita' impegnate per l'importazione e l'esportazione di
gas  naturale,  nonche'  quelle   disponibili   per   nuovi   impegni
contrattuali, riferite a un periodo  non  inferiore  ai  dieci  anni,
tenuto anche conto dei margini  di  sicurezza  per  il  funzionamento
della rete. 
  10. I dati di  cui  al  comma  9  sono  pubblicati  nel  bollettino
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia. 
  11.  Le  imprese  di  gas  naturale  che  svolgono   attivita'   di
importazione sono tenute alla certificazione di bilancio a  decorrere
dal 1o gennaio 2002.