Art. 3
Norme per l'attivita' di importazione
1. L'attivita' di importazione di gas naturale prodotto in Paesi
non appartenenti all'Unione europea e' soggetta ad autorizzazione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
rilasciata in base a criteri obiettivi e non discriminatori
pubblicati ai sensi dell'articolo 29.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato
al possesso, nei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti:
a) capacita' tecniche e finanziarie adeguate al progetto di
importazione;
b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza del gas
naturale;
c) affidabilita' dell'approvvigionamento, degli im-pianti di
coltivazione e del sistema di trasporto;
d) disponibilita' di stoccaggio strategico ubicate nel territorio
nazionale nella misura del 10% delle quantita' di gas naturale
importato in ciascun anno econ una disponibilita' di punta
giornaliera al termine del periodo di punta stagionale pari almeno al
50% dell'importazione media giornaliera prevista nello stesso periodo
di punta, nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo
28, comma 2, e delle disposizioni dell'articolo 12;
e) capacita', mediante opportuni piani di investimento, di
contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del
gas attraverso infrastrutture di approvvigionamento, trasporto o
distribuzione, o attraverso la diversificazione geografica dei Paesi
produttori.
3. I valori di disponibilita' di cui al comma 2, lettera d),
possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato in funzione delle esigenze di
sicurezza del sistema del gas.
4. L'attivita' di importazione si intende autorizzata ove il
diniego, fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, non sia
stato espresso entro tre mesi dalla richiesta. Il diniego e'
comunicato, con la relativa motivazione, al richiedente,
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego
e' data informazione alla Commissione delle Comunita' europee. Il
soggetto importatore, contestualmente alla richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, gli elementi di cui al comma 5, lettere
a), b), c) e d).
5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso o per le
quali e' stato gia' concluso il relativo contratto si intendono
autorizzate dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli
importatori devono, a tal fine, adempiere, entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, all'obbligo di cui al
comma 2, lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas entro sessanta giorni dalla stessa data, per ciascun
contratto, i seguenti elementi:
a) termini temporali e possibili estensioni previsti dal
contratto;
b) quantita' contrattuali, comprensive delle possibilita' di
modulazione annuali e stagionali;
c) indicazione del Paese dove il gas e' stato prodotto e delle
strutture di trasporto internazionali utilizzate;
d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua esecuzione,
rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.
6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto dell'obbligo di
cui al comma 2, lettera d), le imprese possono computare come
stoccaggio strategico il 50% della capacita' dell'impianto di
stoccaggio presente nell'impianto di rigassificazione utilizzato,
ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni effettuate
nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacita' totale annuale
di importazione dell'impianto. Nel caso il relativo contratto abbia
durata inferiore ad un anno, l'attivita' di importazione di GNL non
e' soggetta all'autorizzazione di cui al comma 1; i soggetti
importatori sono comunque tenuti all'obbligo di cui al comma 2,
lettera d), limitatamente al gas importato in periodi diversi da
quello di punta stagionale, ed a comunicare gli elementi di cui al
comma 5, lettere a), b), c) e d).
7. L'attivita' di importazione di gas naturale prodotto in Paesi
appartenenti all'Unione europea e' soggetta alla comunicazione entro
sessanta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
degli elementi di cui al comma 5. I soggetti che alla data di entrata
in vigore del presente decreto gia' svolgono tale attivita' devono
comunicare entro sessanta giorni dalla stessa data al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, per ciascun contratto, gli elementi di
cui al comma 5.
8. I contratti di importazione di gas naturale stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto
devono consentire una modulazione stagionale tale da rendere
possibile l'incremento delle quantita' importate giornaliere nel
periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto
al valore medio giornaliero su base annua. I contratti di
importazione da Paesi di cui al comma 1 che non comprendono,
totalmente o parzialmente, forniture nel periodo di punta stagionale
possono essere sottoposti nell'ambito della procedura di
autorizzazione di cui al comma 1 ad ulteriori obblighi di
disponibilita' di stoccaggio strategico nel territorio nazionale,
rispetto a quelli previsti al comma 2, in funzione delle esigenze di
sicurezza del sistema del gas.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e successivamente con cadenza annuale, le imprese del gas
esercenti gasdotti della rete nazionale interconnessi con i sistemi
di altri Stati, nonche' le imprese esercenti impianti di GNL,
comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le
rispettive capacita' impegnate per l'importazione e l'esportazione di
gas naturale, nonche' quelle disponibili per nuovi impegni
contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni,
tenuto anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento
della rete.
10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel bollettino
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita' di
importazione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere
dal 1o gennaio 2002.