Art. 5 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Al fine di favorire la creazione  di  nuova  imprenditorialita',
possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le societa',
ivi comprese le cooperative  di  produzione  e  lavoro  iscritte  nel
registro prefettizio di cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo
del Capo provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.  1577,  e
successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di eta'
compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero  composte  prevalentemente  da
soggetti di eta' compresa tra i 18  ed  i  29  anni  che  abbiano  la
maggioranza assoluta numerica  e  di  quote  di  partecipazione,  che
presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative  nei  settori  di
cui all'articolo 6, comma 1. 
  2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica  e  di  quote  di
partecipazione delle societa' di cui  al  comma  1  devono  risultare
residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche
in parte, nei territori di cui all'articolo 2. 
  3. Le societa'  di  cui  al  comma  1  devono  avere  sede  legale,
amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2. 
  4. La presente disposizione non si applica alle ditte  individuali,
alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio. 
 
          Nota all'art. 5:
              - L'art.   13   del   decreto   legislativo   del  Capo
          provvisorio   dello   Stato   14 dicembre   1947,  n.  1577
          (Provvedimenti per la cooperazione), cosi' recita:
              "Art.  13. - Nel registro prefettizio delle cooperative
          di  cui  all'art.  14  del'regolamento  approvato con regio
          decreto  12 febbraio  1911,  n. 278, oltre alle cooperative
          ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:
                a) tutte  le  altre cooperative legalmente costituite
          qualunque sia il loro oggetto;
                b) [i consorzi di cooperative a carattere provinciale
          esclusi  quelli  di  cooperative  ammissibili  ai  pubblici
          appalti  i quali continueranno ad essere disciplinati dalla
          legge  25 giugno  1909,  n.  422,  e  relativo  regolamento
          approvato  con  regio  decreto  12 febbraio  1911,  n. 278,
          nonche' dalle disposizioni di cui agli articoli 15 e 27 del
          presente decreto].
              Il  registro  e'  tenuto  distintamente  per  sezioni a
          seconda  della  diversa  natura ed attivita' degli' enti, e
          cioe':
                sezione cooperazione di consumo;
                sezione cooperazione di produzione e lavoro;
                sezione cooperazione agricola;
                sezione cooperazione edilizia;
                sezione cooperazione di trasporto;
                sezione cooperazione della pesca;
                sezione cooperazione mista;
                sezione cooperazione sociale;
                sezione   societa'   di   mutuo   soccorso   ed  enti
          mutualistici di cui all'art. 2612 del codice civile.
              Oltre   che   nella  sezione  per  esse  specificamente
          prevista,   le  cooperative  sociali  sono  iscritte  nella
          sezione  cui  direttamente  afferisce  l'attivita'  da esse
          svolta".