Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialita', possono essere ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le societa', ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, composte esclusivamente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione, che presentino progetti per l'avvio di nuove iniziative nei settori di cui all'articolo 6, comma 1. 2. I soci aventi la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione delle societa' di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del 1° gennaio 2000, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. 3. Le societa' di cui al comma 1 devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2. 4. La presente disposizione non si applica alle ditte individuali, alle societa' di fatto ed alle societa' aventi un unico socio.
Nota all'art. 5: - L'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), cosi' recita: "Art. 13. - Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del'regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti: a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto; b) [i consorzi di cooperative a carattere provinciale esclusi quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti i quali continueranno ad essere disciplinati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e relativo regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, nonche' dalle disposizioni di cui agli articoli 15 e 27 del presente decreto]. Il registro e' tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attivita' degli' enti, e cioe': sezione cooperazione di consumo; sezione cooperazione di produzione e lavoro; sezione cooperazione agricola; sezione cooperazione edilizia; sezione cooperazione di trasporto; sezione cooperazione della pesca; sezione cooperazione mista; sezione cooperazione sociale; sezione societa' di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2612 del codice civile. Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attivita' da esse svolta".