Art. 6. 
                        Progetti finanziabili 
 
  1. Possono essere finanziati, secondo i  criteri  e  gli  indirizzi
stabiliti  dal  Comitato  interministeriale  per  la   programmazione
economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i  progetti
relativi  alla  produzione  di  beni  nei  settori  dell'agricoltura,
dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla  fornitura  di
servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. 
  2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: 
    a) prevedono investimenti superiori a lire 5  miliardi  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); 
    b)  non  prevedono  l'ampliamento  della  base   imprenditoriale,
produttiva ed occupazionale; 
    c) non presentano il requisito della novita' dell'iniziativa; 
    d) si riferiscono a settori esclusi  o  sospesi  dal  CIPE  o  da
disposizioni comunitarie.