Art. 6. Progetti finanziabili 1. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e nei limiti posti dalla Unione europea, i progetti relativi alla produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato o dell'industria ovvero relativi alla fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore. 2. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a lire 5 miliardi al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); b) non prevedono l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale; c) non presentano il requisito della novita' dell'iniziativa; d) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.