Art. 10. Corredo e oggetti di proprieta' personale 1. Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprieta' e prevede, altresi', quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi. 2. E' assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli internati possono accedere, anche a loro spese. 3. E' ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita nell'istituto.