Art. 10.
              Corredo e oggetti di proprieta' personale
  1. Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli
internati  possono  essere  ammessi  a  fare  uso  di corredo di loro
proprieta' e prevede, altresi', quali sono gli effetti di corredo che
possono usarsi.
  2.  E'  assicurato  un  servizio di lavanderia cui i detenuti e gli
internati possono accedere, anche a loro spese.
  3. E' ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o
affettivo  qualora  non abbiano un consistente valore economico e non
siano   incompatibili   con   l'ordinato   svolgimento   della   vita
nell'istituto.