Art. 11. Vitto giornaliero 1. Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente tre pasti. 2. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia, il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei ore dal secondo. 3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti opportunamente intervallati. 4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo, in conformita' del parere dell'Istituto superiore della nutrizione. Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose.
Nota all'articolo 11: - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 354/1975, vedasi in note all'art. 20.