Art. 11.
                          Vitto giornaliero
  1.  Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente
tre pasti.
  2.  Il  regolamento  interno  stabilisce l'orario dei pasti in modo
tale  che  il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia,
il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei
ore dal secondo.
  3.  Ai  minorenni  vengono somministrati giornalmente quattro pasti
opportunamente intervallati.
  4.  Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui
al  primo  comma  dell'articolo  9  della  legge,  sono approvate con
decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo,
in  conformita'  del parere dell'Istituto superiore della nutrizione.
Le  tabelle  vittuarie  devono  essere  aggiornate almeno ogni cinque
anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere
conto,  in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse
fedi religiose.
 
          Nota all'articolo 11:
              - Per  il  testo  dell'art.  9 della legge n. 354/1975,
          vedasi in note all'art. 20.