Art. 12. Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti nell'istituto 1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal sesto comma dell'articolo 9 della legge e' composta di tre persone. 2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto e' effettuata in piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina. 3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualita' e la quantita', verificano che i generi prelevati siano interamente usati per la confezione del vitto. 4. Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal lavoro o dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro compito, per i detenuti e gli internati che lavorano per l'amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti. 5. La rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato nel settimo comma dell'articolo 9 della legge, presentano, congiuntamente o diagiuntamente, le loro osservazioni al direttore. 6. La direzione assume mensilmente informazioni dall'autorita' comunale sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o assume informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione piu' vicini all'istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio, che sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni risultanti dalle informazioni predette.
Nota all'articolo 12: - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 354/1975, vedasi in note all'art. 20.