Art. 12.
Controllo sul trattamento alimentare  e sui prezzi dei generi venduti
                            nell'istituto
  1.  La  rappresentanza  dei detenuti e degli internati prevista dal
 sesto comma dell'articolo 9 della legge e' composta di tre persone.
  2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto e' effettuata in
piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.
  3.  I  rappresentanti  dei  detenuti e degli internati assistono al
prelievo  dei  generi  vittuari,  ne  controllano  la  qualita'  e la
quantita',  verificano che i generi prelevati siano interamente usati
per la confezione del vitto.
  4.  Ai  detenuti  e  agli  internati lavoratori o studenti, facenti
parte  della  rappresentanza,  sono  concessi permessi di assenza dal
lavoro  o  dalla scuola per rendere possibile lo svolgimento del loro
compito,   per   i   detenuti   e  gli  internati  che  lavorano  per
l'amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti.
  5. La rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato
nel   settimo   comma   dell'articolo   9  della  legge,  presentano,
congiuntamente o diagiuntamente, le loro osservazioni al direttore.
  6.  La  direzione  assume  mensilmente  informazioni dall'autorita'
comunale   sui   prezzi   correnti  all'esterno  relativi  ai  generi
corrispondenti  a  quelli  in vendita da parte dello spaccio o assume
informazioni   sui  prezzi  praticati  negli  esercizi  della  grande
distribuzione  piu'  vicini  all'istituto.  I  prezzi  dei  generi in
vendita  nello spaccio, che sono comunicati anche alla rappresentanza
dei  detenuti  e  degli  internati, devono adeguarsi a quelli esterni
risultanti dalle informazioni predette.
 
          Nota all'articolo 12:
              - Per  il  testo  dell'art.  9 della legge n. 354/1975,
          vedasi in note all'art. 20.