Art. 13. Locali per la confezione e la somministrazione del vitto Uso di fornelli 1. Negli istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del vitto per un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o internati e' maggiore, sono attrezzate piu' cucine. 2. Il servizio di cucina e' svolto dai detenuti e internati. A tal fine sono costantemente organizzati corsi di formazione professionale per gli stessi. 3. Il vitto e' consumato di regola in locali all'uopo destinati, utilizzabili per un numero non elevato di detenuti o internati. Il regolamento interno stabilisce le modalita' con le quali, a turno, i detenuti e gli internati sono ammessi a cucinare in locali attrezzati a tal fine. 4. E' consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi gia' cotti, nonche' per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento. 5. Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere conformi a prescrizioni ministeriali che regoleranno altresi' le modalita' di uso e di recupero, anche forfettario, della spesa. 6. La mancata adozione della gestione diretta, da parte dell'amministrazione, dei servizi di vettovagliamento e di sopravitto di cui ai commi quinto e settimo dell'articolo 9 della legge deve essere specificamente ed adeguatamente motivata dalle singole direzioni. La gestione diretta puo', comunque, attuarsi anche con un unico fornitore dei generi vittuari. Alla gestione diretta e' equiparata quella realizzata attraverso convenzioni con cooperative sociali ai sensi del comma 3 dell'articolo 47. 7. Il regolamento interno puo' prevedere che, senza carattere di continuita', sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonche' le modalita' da osservare.
Nota all'articolo 13: - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 354/1975, vedasi in note all'art. 20.