Art. 13.
Locali per la confezione e la somministrazione   del   vitto  Uso  di
                              fornelli
  1.  Negli  istituti  ogni cucina deve servire alla preparazione del
vitto per un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o
internati e' maggiore, sono attrezzate piu' cucine.
  2.  Il servizio di cucina e' svolto dai detenuti e internati. A tal
fine sono costantemente organizzati corsi di formazione professionale
per gli stessi.
  3.  Il  vitto  e' consumato di regola in locali all'uopo destinati,
utilizzabili  per  un  numero non elevato di detenuti o internati. Il
regolamento  interno stabilisce le modalita' con le quali, a turno, i
detenuti e gli internati sono ammessi a cucinare in locali attrezzati
a tal fine.
  4.  E'  consentito  ai detenuti ed internati, nelle proprie camere,
l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi gia' cotti,
nonche'  per  la  preparazione  di  bevande e cibi di facile e rapido
approntamento.
  5.  Le  dimensioni  e le caratteristiche dei fornelli devono essere
conformi  a  prescrizioni  ministeriali  che  regoleranno altresi' le
modalita' di uso e di recupero, anche forfettario, della spesa.
  6.   La   mancata   adozione   della  gestione  diretta,  da  parte
dell'amministrazione, dei servizi di vettovagliamento e di sopravitto
di  cui  ai  commi  quinto e settimo dell'articolo 9 della legge deve
essere   specificamente   ed  adeguatamente  motivata  dalle  singole
direzioni.  La gestione diretta puo', comunque, attuarsi anche con un
unico  fornitore  dei  generi  vittuari.  Alla  gestione  diretta  e'
equiparata  quella  realizzata attraverso convenzioni con cooperative
sociali ai sensi del comma 3 dell'articolo 47.
  7.  Il  regolamento  interno puo' prevedere che, senza carattere di
continuita',  sia  consentita ai detenuti e agli internati la cottura
di   generi  alimentari,  stabilendo  i  generi  ammessi  nonche'  le
modalita' da osservare.
 
          Nota all'articolo 13:
              - Per  il  testo  dell'art.  9 della legge n. 354/1975,
          vedasi in note all'art. 20.