Art. 15.
                  Cessioni fra detenuti o internati
  1.  La  cessione  e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e
internati  sono  vietate,  salvo  che  si  tratti di componenti dello
stesso nucleo familiare.
  2. E' consentita la cessione fra detenuni e internati di oggetti di
modico valore.