Art. 16.
Utilizzazione degli spazi all'aperto
1. Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalita' di cui
all'articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di
attivita' trattamentali e, in particolare, per attivita' sportive,
ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla
direzione.
2. La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in
spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per
periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi
sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attivita'
trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi
della privazione della liberta' personale.
3. La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al
giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi
brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore
dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al
magistrato di sorveglianza.
4. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire
possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.
Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 10 della citata legge 26 luglio
1975, n. 354, e' il seguente:
"Art. 10 (Permanenza all'aperto). - Ai soggetti che non
prestano lavoro all'aperto e' consentito di permanere
almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo
di tempo puo' essere ridotto a non meno di un'ora al giorno
soltanto per motivi eccezionali.
La permanenza all'aria aperta e' effettuata in gruppi a
meno che non ricorrano i casi indicati nell'art. 33 e nei
numeri 4) e 5) dell'art. 39 ed e' dedicata, se possibile,
ad esercizi fisici".