Art. 16. Utilizzazione degli spazi all'aperto 1. Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalita' di cui all'articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di attivita' trattamentali e, in particolare, per attivita' sportive, ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla direzione. 2. La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attivita' trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi della privazione della liberta' personale. 3. La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza. 4. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 10 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente: "Art. 10 (Permanenza all'aperto). - Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto e' consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo puo' essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali. La permanenza all'aria aperta e' effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'art. 33 e nei numeri 4) e 5) dell'art. 39 ed e' dedicata, se possibile, ad esercizi fisici".