Art. 16.
                Utilizzazione degli spazi all'aperto
  1.  Gli  spazi  all'aperto,  oltre  che  per  le  finalita'  di cui
all'articolo  10  della  legge, sono utilizzati per lo svolgimento di
attivita'  trattamentali  e,  in particolare, per attivita' sportive,
ricreative   e   culturali  secondo  i  programmi  predisposti  dalla
direzione.
  2.  La  permanenza  all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in
spazi  non  interclusi  fra  fabbricati,  deve  essere assicurata per
periodi   adeguati   anche  attraverso  le  valutazioni  dei  servizi
sanitario  e  psicologico,  accanto  allo svolgimento delle attivita'
trattamentali,  come strumento di contenimento degli effetti negativi
della privazione della liberta' personale.
  3. La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al
giorno,  dovuta  a  motivi  eccezionali, deve essere limitata a tempi
brevi   e   disposta   con   provvedimento   motivato  del  direttore
dell'istituto,  che  viene  comunicato al provveditore regionale e al
magistrato di sorveglianza.
  4.  Gli  spazi  destinati alla permanenza all'aperto devono offrire
possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.
 
          Nota all'art. 16:
              - Il  testo  dell'art.  10 della citata legge 26 luglio
          1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art. 10 (Permanenza all'aperto). - Ai soggetti che non
          prestano  lavoro  all'aperto  e'  consentito  di  permanere
          almeno  per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo
          di tempo puo' essere ridotto a non meno di un'ora al giorno
          soltanto per motivi eccezionali.
              La permanenza all'aria aperta e' effettuata in gruppi a
          meno  che  non ricorrano i casi indicati nell'art. 33 e nei
          numeri  4)  e 5) dell'art. 39 ed e' dedicata, se possibile,
          ad esercizi fisici".