Art. 17. 
                        Assistenza sanitaria 
  1.  I  detenuti  e  gli  internati   usufruiscono   dell'assistenza
sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa. 
  2. Le  funzioni  di  programmazione,  indirizzo,  coordinamento  ed
organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario,  nonche'
di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono  esercitate
secondo le competenze e  con  le  modalita'  indicate  dalla  vigente
normativa. 
  3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti
penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo  comma  dell'articolo
11 della legge. 
  4.  Sulla  base  delle  indicazioni  desunte  dalla  rilevazione  e
dall'analisi   delle    esigenze    sanitarie    della    popolazione
penitenziaria,  sono  organizzati,  con  opportune  dislocazioni  nel
territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici. 
  5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non
siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria  di
ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti  ai  sensi
del quarto comma dell'articolo 80 della legge. 
  6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di  un  sanitario
di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado e per i condannati e gli internati e' data dal direttore. 
  7. Con le medesime forme previste per la  visita  a  proprie  spese
possono  essere  autorizzati   trattamenti   medici,   chirurgici   e
terapeutici da effettuarsi a spese  degli  interessati  da  parte  di
sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti  clinici
e chirurgici negli istituti. 
  8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento  di
un detenuto o di un internato in luogo esterno  di  cura  e  non  sia
possibile ottenere con immediatezza  la  decisione  della  competente
autorita'  giudiziaria,  il  direttore   provvede   direttamente   al
trasferimento,  dandone  contemporanea  comunicazione  alla  predetta
autorita': da' inoltre  notizia  del  trasferimento  al  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale. 
  9. In ogni istituto devono essere svolte con continuita'  attivita'
di medicina preventiva che rilevino,  segnalino  ed  intervengano  in
merito alle situazioni che possono  favorire  lo  sviluppo  di  forme
patologiche, comprese quelle collegabili alle  prolungate  situazioni
di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attivita' fisica. 
 
          Note all'art. 17:
              - Il  testo  vigente  del  secondo  comma, dell'art. 11
          della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Ove  siano  necessarie cure o accertamenti diagnostici
          che  non  possono  essere  apprestati  dai servizi sanitari
          degli   istituti,   i   condannati  e  gli  internati  sono
          trasferiti,    con    provvedimento   del   magistrato   di
          sorveglianza,  in ospedali civili o in altri luoghi esterni
          di   cura.  Per  gli  imputati,  detti  trasferimenti  sono
          disposti,  dopo la pronunzia della sentenza di primo grado,
          dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della
          sentenza  di  primo  grado, dal giudice istruttore, durante
          l'istruttoria  formale;  dal  pubblico  ministero,  durante
          l'istruzione  sommaria e, in caso di giudizio direttissimo,
          fino  alla  presentazione  dell'imputato  in  udienza;  dal
          presidente,  durante gli atti preliminari al giudizio e nel
          corso  del  giudizio;  dal pretore, nei procedimenti di sua
          competenza;  dal  presidente  della  corte  di appello, nel
          corso  degli  atti preliminari al giudizio dinanzi la corte
          di  assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal
          presidente di essa successivamente alla convocazione".
              - Per  il  testo  del  quarto comma, dell'art. 80 della
          citata  legge  26 luglio  1975,  n.  354,  vedasi  in  nota
          all'art. 118.