Art. 18.
           Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie
  1. E' fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate
alcuna  forma  di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
erogate dal servizio sanitario nazionale.
  2.  I  detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora
iscritti  al  servizio  sanitario  nazionale,  ai sensi della vigente
normativa,  ricevono  l'assistenza  sanitaria  a  carico del servizio
sanitario   pubblico   nel  cui  territorio  ha  sede  l'istituto  di
assegnazione del soggetto interessato.
  3.  Gli  enti  tenuti  ad erogare l'assistenza sanitaria provvedono
direttamente  a  fornire  le prestazioni previste dalle leggi vigenti
nei   confronti   dei   familiari  dei  detenuti  e  degli  internati
lavoratori.