Art. 18.
Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie
1. E' fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate
alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
erogate dal servizio sanitario nazionale.
2. I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora
iscritti al servizio sanitario nazionale, ai sensi della vigente
normativa, ricevono l'assistenza sanitaria a carico del servizio
sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di
assegnazione del soggetto interessato.
3. Gli enti tenuti ad erogare l'assistenza sanitaria provvedono
direttamente a fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti
nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati
lavoratori.