Art. 19. Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini. Asili nido 1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di cura. 2. E' prestata, altresi', l'assistenza da parte di personale paramedico ostetrico. 3. L'assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o internate tengono presso di se', e' curata da professionisti specialisti in pediatria. 4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il personale paramedico, nonche' gli operatori in puericultura degli asili nido, sono compensati con onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. 5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e madri con bambini, sono organizzati, di norma, appositi reparti ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e madri con i bambini non devono essere chiuse, affinche' gli stessi possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi 6. Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attivita' ricreative e formative proprie della loro eta'. I bambini, inoltre, con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della madre, per lo svolgimento delle attivita' predette, anche presso gli asili nido esistenti sul territorio. 7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o internate, per avere superato il limite di eta' stabilito dalla legge o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative, segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di costanti rapporti tra la madre e il bambino.