Art. 20.
  Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente
1. Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o
seminfermi  di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti,
devono   essere   attuati   interventi   che   favoriscano   la  loro
partecipazione  a tutte le attivita' trattamentali e in particolare a
quelle  che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare
o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l'ambiente sociale,
anche   attraverso  lo  svolgimento  di  colloqui  fuori  dei  limiti
stabiliti   dall'articolo   37.   Il   servizio  sanitario  pubblico,
territorialmente  competente,  accede  all'istituto  per  rilevare le
condizioni  e  le  esigenze  degli  interessati  e concordare con gli
operatori  penitenziari  l'individuazione delle risorse esterne utili
per  la  loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il
loro successivo reinserimento sociale.
  2.  La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei
detenuti  e degli internati infermi o seminfermi di mente puo' essere
proposta,  oltre  che  nei  casi previsti dall'articolo 38, anche per
esigenze   connesse   al   trattamento   terapeutico,  accertate  dal
sanitario.
  3.   Nella   concessione   dei   permessi   di  colloquio  e  nelle
autorizzazioni  alla  corrispondenza  telefonica  si devono tenere in
conto anche le esigenze di cui al comma 1.
  4.  I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a
giudizio   del  sanitario,  sono  in  grado  di  svolgere  un  lavoro
produttivo  o  un  servizio  utile sono ammessi al lavoro e godono di
tutti i diritti relativi.
  5.  Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o
un  servizio  utile  possono essere assegnati, secondo le indicazioni
sanitarie,  ad attivita' ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un
sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.
  6.  Le  disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze
previste  dagli  articoli  9,  12,  20 e 27 della legge, si applicano
anche  agli  infermi  o  seminfermi  di  mente.  Tuttavia,  se  fra i
sorteggiati  vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le
loro  condizioni  psichiche non sono in grado di svolgere il compito,
il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli esclusi
sono  sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch'essi per
sorteggio.
  7.  Nei  confronti  degli  infermi  e  dei  seminfermi di mente, le
sanzioni  disciplinari  si  applicano  solo  quando,  a  giudizio del
sanitario, esista la sufficiente capacita' naturale che consenta loro
coscienza  dell'infrazione  commessa  ed  adeguata  percezione  della
sanzione conseguente.
  8.  Gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di
semiliberta'  ricevono,  ove occorra, assistenza da parte dei servizi
psichiatrici pubblici degli enti locali.
  9.  I  detenuti  e internati tossicodipendenti che presentino anche
infermita' mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le
tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico.
  10.  Il  presente  articolo,  nonche'  gli  articoli 17, 18 e 19 si
applicano  fino  alla  completa attuazione del decreto legislativo 22
giugno 1999, n. 230.
 
          Note all'art. 20:
              - Il  testo  degli articoli 9, 12, 20 e 27 della citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
              "Art. 9 (Alimentazione). - Ai detenuti e agli internati
          e' assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata
          all'eta',  al  sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla
          stagione, al clima.
              Il   vitto  e'  somministrato,  di  regola,  in  locali
          all'uopo destinati.
              I  detenuti  e  gli  internati  devono  avere  sempre a
          disposizione acqua potabile.
              La  quantita'  e la qualita' del vitto giornaliero sono
          determinate  da  apposite  tabelle  approvate  con  decreto
          ministeriale.
              Il  servizio  di  vettovagliamento e' di regola gestito
          direttamente dall'amministrazione penitenziaria.
              Una  rappresentanza  dei  detenuti  o  degli internati,
          designata     mensilmente    per    sorteggio,    controlla
          l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
              Ai  detenuti e agli internati e' consentito l'acquisto,
          a  proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro
          i  limiti  fissati  dal  regolamento. La vendita dei generi
          alimentari  o  di conforto deve essere affidata di regola a
          spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria
          o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati
          dall'autorita'   comunale.  I  prezzi  non  possono  essere
          superiori  a  quelli comunemente praticati nel luogo in cui
          e'   sito   l'istituto.   La  rappresentanza  indicata  nel
          precedente  comma,  integrata da un delegato del direttore,
          scelto  tra  il  personale  civile dell'istituto, controlla
          qualita' e prezzi dei generi venduti nell'istituto".
              "Art.  12  (Attrezzature  per  attivita'  di lavoro, di
          istruzione    e   di   ricreazione).   -   Negli   istituti
          penitenziari,  secondo  le  esigenze  del trattamento, sono
          approntate  attrezzature  per  lo  svolgimento di attivita'
          lavorative,   d'istruzione   scolastica   e  professionale,
          ricreative, culturali e di ogni altra attivita' in comune.
              Gli  istituti  devono  inoltre  essere  forniti  di una
          biblioteca  costituita  da  libri e periodici, scelti dalla
          commissione prevista dal secondo comma dell'art. 16.
              Alla  gestione  del  servizio di biblioteca partecipano
          rappresentanti dei detenuti e degli internati".
              "Art. 20 (Lavoro). - Negli istituti penitenziari devono
          essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e
          degli  internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi
          di  formazione  professionale.  A  tal fine, possono essere
          istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da
          imprese  pubbliche  o  private  e  possono essere istituiti
          corsi  di  formazione professionale organizzati e svolti da
          aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate
          con la regione.
              Il  lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed
          e' remunerato.
              Il  lavoro  e'  obbligatorio  per  i condannati e per i
          sottoposti  alle misure di sicurezza della colonia agricola
          e della casa di lavoro.
              I  sottoposti  alle  misure  di sicurezza della casa di
          cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario
          possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a
          finalita' terapeutiche.
              L'organizzazione  e  i  metodi del lavoro penitenziario
          devono  riflettere  quelli del lavoro nella societa' libera
          al  fine  di  far  acquisire  ai  soggetti una preparazione
          professionale  adeguata  alle normali condizioni lavorative
          per agevolarne il reinserimento sociale.
              Nell'assegnazione  dei soggetti al lavoro si deve tener
          conto   esclusivamente  dell'anzianita'  di  disoccupazione
          durante  lo  stato  di  detenzione  o  di internamento, dei
          carichi  familiari,  della  professionalita', nonche' delle
          precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui
          essi   potranno   dedicarsi   dopo   la   dimissione,   con
          l'esclusione  dei detenuti e internati sottoposti al regime
          di  sorveglianza  particolare  di cui all'art. 14-bis della
          presente legge.
              Il  collocamento  al  lavoro  da  svolgersi all'interno
          dell'istituto  avviene  nel rispetto di graduatorie fissate
          in  due  apposite liste, delle quali una generica e l'altra
          per qualifica o mestiere.
              Per  la  formazione delle graduatorie all'interno delle
          liste  e per il nulla-osta agli organismi competenti per il
          collocamento,  e'  istituita,  presso  ogni  istituto,  una
          commissione  composta  dal direttore, da un appartenente al
          ruolo  degli  ispettori  o  dei sovrintendenti del Corpo di
          polizia  penitenziaria e da un rappresentante del personale
          educativo,    eletti   all'interno   della   categoria   di
          appartenenza,  da un rappresentante unitariamente designato
          dalle  organizzazioni  sindacali  piu'  rappresentative sul
          piano  nazionale,  da  un  rappresentante  designato  dalla
          commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente
          competente  e  da  un  rappresentante  delle organizzazioni
          sindacali territoriali.
              Alle  riunioni della commissione partecipa senza potere
          deliberativo   un   rappresentante  dei  detenuti  e  degli
          internati,  designato  per  sorteggio  secondo le modalita'
          indicate nel regolamento interno dell'istituto.
              Per  ogni componente viene indicato un supplente eletto
          o designato secondo i criteri in precedenza indicati.
              Al  lavoro  all'esterno,  si  applicano  la  disciplina
          generale  sul  collocamento  ordinario ed agricolo, nonche'
          l'art. 19, legge 28 febbraio 1987, n. 56.
              Per  tutto quanto non previsto dal presente articolo si
          applica la disciplina generale sul collocamento.
              Le  direzioni  degli  istituti  penitenziari, in deroga
          alle norme di contabllita' generale dello Stato e di quelle
          di  contabilita'  speciale,  possono, previa autorizzazione
          del  Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle
          lavorazioni  penitenziarie  a prezzo pari o anche inferiore
          al  loro  costo,  tenuto  conto,  per quanto possibile, dei
          prezzi  praticati  per  prodotti corrispondenti nel mercato
          all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto.
              I  detenuti  e  gli  internati  che mostrino attitudini
          artigianali,   culturali   o   artistiche   possono  essere
          esonerati   dal  lavoro  ordinario  ed  essere  ammessi  ad
          esercitare   per   proprio  conto,  attivita'  artigianali,
          intellettuali o artistiche.
              I  soggetti  che  non  abbiano  sufficienti  cognizioni
          tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.
              La   durata   delle  prestazioni  lavorative  non  puo'
          superare  i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia
          di  lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il
          riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai
          detenuti  e  agli  internati  che  frequentano  i  corsi di
          formazione   professionale   di   cui  al  comma  primo  e'
          garantita,  nei  limiti  degli  stanziamenti  regionali, la
          tutela  assicurativa  e  ogni  altra  tutela prevista dalle
          disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
              Entro  il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e
          giustizia  trasmette  al Parlamento una analitica relazione
          circa  lo  stato  di attuazione delle disposizioni di legge
          relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente".
              "Art.  27 (Attivita' culturali, ricreative e sportive).
          -  Negli  istituti  devono  essere  favorite  e organizzate
          attivita'  culturali,  sportive  e  ricreative e ogni altra
          attivita'  volta  alla realizzazione della personalita' dei
          detenuti   e   degli   internati,   anche  nel  quadro  del
          trattamento rieducativo.
              Una  commissione  composta dal direttore dell'istituto,
          dagli   educatori   e   dagli   assistenti  sociali  e  dai
          rappresentanti  dei  detenuti  e  degli  internati  cura la
          organizzazione  delle attivita' di cui al precedente comma,
          anche  mantenendo  contatti  con  il mondo esterno utili al
          reinserimento sociale".
              - Il  decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 220, reca:
          "Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5
          della legge 30 novembre 1998, n. 419".