Art. 20.
Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente
1. Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o
seminfermi di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti,
devono essere attuati interventi che favoriscano la loro
partecipazione a tutte le attivita' trattamentali e in particolare a
quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare
o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l'ambiente sociale,
anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti
stabiliti dall'articolo 37. Il servizio sanitario pubblico,
territorialmente competente, accede all'istituto per rilevare le
condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli
operatori penitenziari l'individuazione delle risorse esterne utili
per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il
loro successivo reinserimento sociale.
2. La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei
detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente puo' essere
proposta, oltre che nei casi previsti dall'articolo 38, anche per
esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal
sanitario.
3. Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle
autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere in
conto anche le esigenze di cui al comma 1.
4. I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a
giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro
produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di
tutti i diritti relativi.
5. Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o
un servizio utile possono essere assegnati, secondo le indicazioni
sanitarie, ad attivita' ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un
sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.
6. Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze
previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge, si applicano
anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i
sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le
loro condizioni psichiche non sono in grado di svolgere il compito,
il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli esclusi
sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch'essi per
sorteggio.
7. Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente, le
sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del
sanitario, esista la sufficiente capacita' naturale che consenta loro
coscienza dell'infrazione commessa ed adeguata percezione della
sanzione conseguente.
8. Gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di
semiliberta' ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi
psichiatrici pubblici degli enti locali.
9. I detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche
infermita' mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le
tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico.
10. Il presente articolo, nonche' gli articoli 17, 18 e 19 si
applicano fino alla completa attuazione del decreto legislativo 22
giugno 1999, n. 230.
Note all'art. 20:
- Il testo degli articoli 9, 12, 20 e 27 della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354, e' il seguente:
"Art. 9 (Alimentazione). - Ai detenuti e agli internati
e' assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata
all'eta', al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla
stagione, al clima.
Il vitto e' somministrato, di regola, in locali
all'uopo destinati.
I detenuti e gli internati devono avere sempre a
disposizione acqua potabile.
La quantita' e la qualita' del vitto giornaliero sono
determinate da apposite tabelle approvate con decreto
ministeriale.
Il servizio di vettovagliamento e' di regola gestito
direttamente dall'amministrazione penitenziaria.
Una rappresentanza dei detenuti o degli internati,
designata mensilmente per sorteggio, controlla
l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.
Ai detenuti e agli internati e' consentito l'acquisto,
a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro
i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi
alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a
spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria
o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati
dall'autorita' comunale. I prezzi non possono essere
superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui
e' sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel
precedente comma, integrata da un delegato del direttore,
scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla
qualita' e prezzi dei generi venduti nell'istituto".
"Art. 12 (Attrezzature per attivita' di lavoro, di
istruzione e di ricreazione). - Negli istituti
penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono
approntate attrezzature per lo svolgimento di attivita'
lavorative, d'istruzione scolastica e professionale,
ricreative, culturali e di ogni altra attivita' in comune.
Gli istituti devono inoltre essere forniti di una
biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla
commissione prevista dal secondo comma dell'art. 16.
Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano
rappresentanti dei detenuti e degli internati".
"Art. 20 (Lavoro). - Negli istituti penitenziari devono
essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e
degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi
di formazione professionale. A tal fine, possono essere
istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da
imprese pubbliche o private e possono essere istituiti
corsi di formazione professionale organizzati e svolti da
aziende pubbliche, o anche da aziende private convenzionate
con la regione.
Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed
e' remunerato.
Il lavoro e' obbligatorio per i condannati e per i
sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola
e della casa di lavoro.
I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di
cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario
possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a
finalita' terapeutiche.
L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario
devono riflettere quelli del lavoro nella societa' libera
al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione
professionale adeguata alle normali condizioni lavorative
per agevolarne il reinserimento sociale.
Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener
conto esclusivamente dell'anzianita' di disoccupazione
durante lo stato di detenzione o di internamento, dei
carichi familiari, della professionalita', nonche' delle
precedenti e documentate attivita' svolte e di quelle a cui
essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con
l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime
di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della
presente legge.
Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno
dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate
in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra
per qualifica o mestiere.
Per la formazione delle graduatorie all'interno delle
liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il
collocamento, e' istituita, presso ogni istituto, una
commissione composta dal direttore, da un appartenente al
ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di
polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale
educativo, eletti all'interno della categoria di
appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato
dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul
piano nazionale, da un rappresentante designato dalla
commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente
competente e da un rappresentante delle organizzazioni
sindacali territoriali.
Alle riunioni della commissione partecipa senza potere
deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli
internati, designato per sorteggio secondo le modalita'
indicate nel regolamento interno dell'istituto.
Per ogni componente viene indicato un supplente eletto
o designato secondo i criteri in precedenza indicati.
Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina
generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonche'
l'art. 19, legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si
applica la disciplina generale sul collocamento.
Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga
alle norme di contabllita' generale dello Stato e di quelle
di contabilita' speciale, possono, previa autorizzazione
del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle
lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore
al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei
prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato
all'ingrosso della zona in cui e' situato l'istituto.
I detenuti e gli internati che mostrino attitudini
artigianali, culturali o artistiche possono essere
esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad
esercitare per proprio conto, attivita' artigianali,
intellettuali o artistiche.
I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni
tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.
La durata delle prestazioni lavorative non puo'
superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia
di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il
riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai
detenuti e agli internati che frequentano i corsi di
formazione professionale di cui al comma primo e'
garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la
tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle
disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.
Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e
giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione
circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge
relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente".
"Art. 27 (Attivita' culturali, ricreative e sportive).
- Negli istituti devono essere favorite e organizzate
attivita' culturali, sportive e ricreative e ogni altra
attivita' volta alla realizzazione della personalita' dei
detenuti e degli internati, anche nel quadro del
trattamento rieducativo.
Una commissione composta dal direttore dell'istituto,
dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai
rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la
organizzazione delle attivita' di cui al precedente comma,
anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al
reinserimento sociale".
- Il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 220, reca:
"Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5
della legge 30 novembre 1998, n. 419".