Art. 21. Servizio di biblioteca 1. La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell'istituto, nonche' la possibilita', a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui e' situato l'istituto stesso. 2. Nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella societa', 3. Il servizio di biblioteca e' affidato, di regola, a un educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la distribuzione dei libri e dei periodici, nonche' per lo svolgimento di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei detenuti e degli internati previsti dall'articolo 12 della legge, i quali espletano le suddette attivita' durante il tempo libero. Si avvale altresi' di uno o piu' detenuti scrivani, regolarmente retribuiti. 4. I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono sorteggiati, con le modalita' previste nell'articolo 67, nel numero di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di presenti non superiore o superiore a cinquecento. 5. Nell'ambito del servizio di biblioteca, e' attrezzata una sala lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attivita' di lavoro e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalita' e gli orari di accesso alla sala di lettura.
Nota all'art. 21: - Per il testo dell'art. 12 della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, si vedano le note all'art. 20.