Art. 7.
                          Servizi igienici
  1.  I  servizi  igienici  sono  collocati  in  un vano annesso alla
camera.
  2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua
corrente,  calda  e  fredda,  sono  dotati di lavabo, di doccia e, in
particolare  negli  istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per
le esigenze igieniche dei detenuti e internati.
  3.  Servizi  igienici,  lavabi  e  docce  in numero adeguato devono
essere,  inoltre,  collocati  nelle adiacenze dei locali e delle aree
dove si svolgono attivita' in comune.