Art. 8. Igiene personale 1. Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualita' e quantita' in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale. 2. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire periodicamente secondo le necessita'. 3. Nei locali di pernottamento e' consentito l'uso di rasoio elettrico. 4. Il regolamento interno prevede i tempi e le modalita' di accesso ai servizi di barbiere e di parrucchiere e gli orari di utilizzazione quotidiana dell'acqua calda. 5. L'obbligo della doccia puo' essere imposto per motivi igienico-sanitari.