Art. 8.
Igiene personale
1. Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona
sono indicati con specifico riferimento alla loro qualita' e
quantita' in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con
decreto ministeriale.
2. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati
servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire
periodicamente secondo le necessita'.
3. Nei locali di pernottamento e' consentito l'uso di rasoio
elettrico.
4. Il regolamento interno prevede i tempi e le modalita' di accesso
ai servizi di barbiere e di parrucchiere e gli orari di utilizzazione
quotidiana dell'acqua calda.
5. L'obbligo della doccia puo' essere imposto per motivi
igienico-sanitari.