Art. 8.
                          Igiene personale
  1.  Gli  oggetti  necessari  per la cura e la pulizia della persona
sono   indicati  con  specifico  riferimento  alla  loro  qualita'  e
quantita'  in  tabelle,  distinte  per  uomini e donne, stabilite con
decreto ministeriale.
  2. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati
servizi  di  barbiere  e  parrucchiere, di cui essi possono usufruire
periodicamente secondo le necessita'.
  3.  Nei  locali  di  pernottamento  e'  consentito  l'uso di rasoio
elettrico.
  4. Il regolamento interno prevede i tempi e le modalita' di accesso
ai servizi di barbiere e di parrucchiere e gli orari di utilizzazione
quotidiana dell'acqua calda.
  5.   L'obbligo   della   doccia  puo'  essere  imposto  per  motivi
igienico-sanitari.