Art. 9.
                         Vestiario e corredo
  1.  Gli  oggetti  che costituiscono il corredo del letto, i capi di
vestiario e di biancheria personale, nonche' gli altri effetti di uso
che  l'amministrazione  e'  tenuta a corrispondere ai detenuti e agli
internati,   sono  indicati,  con  specifico  riferimento  alla  loro
qualita'  in  tabelle,  distinte  per  uomini  e donne, stabilite con
decreto ministeriale.
  2. I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche
adeguate  al  variare  delle  stagioni  e alle particolari condizioni
climatiche  delle  zone  in  cui  gli  istituti sono ubicati: la loro
quantita'  deve  consentire un ricambio che assicuri buone condizioni
di pulizia e di conservazione.
  3. Per ciascun capo o effetto e' prevista la durata d'uso.
  4.  L'amministrazione  sostituisce,  anche prima della scadenza del
termine  di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato
deterioramento  e'  imputabile  al  detenuto  o  internato, questi e'
tenuto a risarcire il danno.
  5.  Il  sanitario  dell'istituto prescrive variazioni qualitative e
quantitative  del  corredo  del  letto,  dei  capi di biancheria e di
vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.
  6. I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.
  7.  I  capi  di  biancheria  personale  e  di vestiario nonche' gli
effetti  d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati,
con le successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale
viene   conservato   dall'interessato  e  un  altro  custodito  dalla
direzione e trasmesso in caso di trasferimento.
  8.  La  direzione  dell'istituto  cura  che  a  ciascun  detenuto o
internato,  dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di
sua spettanza.
  9.  I  detenuti  e  gli  internati, i quali fanno uso di abiti e di
corredo  personale  di  loro proprieta' che non possono essere lavati
con    le    normali    procedure    usate    per    quelli   forniti
dell'amministrazione, devono provvedervi a loro spese.
  10.   L'amministrazione   provvede   a   fornire  abiti  civili  ai
dimittendi,  qualora  essi  non  siano in condizioni di provvedervi a
loro spese.