Art. 9.
Vestiario e corredo
1. Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di
vestiario e di biancheria personale, nonche' gli altri effetti di uso
che l'amministrazione e' tenuta a corrispondere ai detenuti e agli
internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro
qualita' in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con
decreto ministeriale.
2. I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche
adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni
climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati: la loro
quantita' deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni
di pulizia e di conservazione.
3. Per ciascun capo o effetto e' prevista la durata d'uso.
4. L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del
termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato
deterioramento e' imputabile al detenuto o internato, questi e'
tenuto a risarcire il danno.
5. Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e
quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di
vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.
6. I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.
7. I capi di biancheria personale e di vestiario nonche' gli
effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati,
con le successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale
viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla
direzione e trasmesso in caso di trasferimento.
8. La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o
internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di
sua spettanza.
9. I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di
corredo personale di loro proprieta' che non possono essere lavati
con le normali procedure usate per quelli forniti
dell'amministrazione, devono provvedervi a loro spese.
10. L'amministrazione provvede a fornire abiti civili ai
dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a
loro spese.