Art. 9. Vestiario e corredo 1. Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di vestiario e di biancheria personale, nonche' gli altri effetti di uso che l'amministrazione e' tenuta a corrispondere ai detenuti e agli internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro qualita' in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale. 2. I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati: la loro quantita' deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni di pulizia e di conservazione. 3. Per ciascun capo o effetto e' prevista la durata d'uso. 4. L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato deterioramento e' imputabile al detenuto o internato, questi e' tenuto a risarcire il danno. 5. Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti. 6. I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile. 7. I capi di biancheria personale e di vestiario nonche' gli effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati, con le successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla direzione e trasmesso in caso di trasferimento. 8. La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di sua spettanza. 9. I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di corredo personale di loro proprieta' che non possono essere lavati con le normali procedure usate per quelli forniti dell'amministrazione, devono provvedervi a loro spese. 10. L'amministrazione provvede a fornire abiti civili ai dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a loro spese.