Art. 10. (Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 1. Il Ministero dell'interno, nel quadro del potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco, promuove la costituzione di distaccamenti volontari nei comuni al fine di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile. 2. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti, possono, d'intesa con il Ministero dell'interno, provvedere all'acquisto di detti beni e assegnarli in uso gratuito ai distaccamenti volontari per le attivita' di protezione civile e del soccorso istituzionale. 3. L'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari puo' accedere ai benefici ed ai contributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive modificazioni. 4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari dall'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari relative a mezzi, attrezzature e materiale tecnico e' concesso all'Associazione stessa, nei limiti di spesa di seguito indicati, un contributo non superiore alla somma dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all'acquisto dei citati beni. Agli atti di donazione di cui al presente comma non si applica l'imposta sulle donazioni. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. All'articolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, dopo le parole: "Nei casi previsti dai precedenti commi" sono inserite le seguenti: "e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal personale volontario in attivita' presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,". 6. Il personale volontario in attivita' negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa della chiamata alle armi puo', su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unita' di leva del Corpo stesso prestando il proprio servizio nell'ambito della sede volontaria. Tale richiesta e' accolta fino a concorrenza dell'onere di lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' riorganizzato anche in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e la logistica, che possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere impiegati in operazioni di emergenza fuori dalla propria area di competenza.
Note all'art. 10: - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 613/1994, e successive modificazioni, reca: "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attivita' di protezione civile". - Si riporta il testo dell'art. 70 della legge n. 469/1961, e successive modificazioni (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 3), come modificato dalla presente legge: "Art. 70. - Il personale volontario e' tenuto a frequentare periodici corsi di addestramento secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. In occasione di pubbliche calamita' o catastrofi, il personale volontario puo' essere richiamato in servizio temporaneo e destinato in qualsiasi localita'. Il personale volontario puo', inoltre, essere chiamato in servizio temporaneo, nel limite massimo di venti giorni all'anno, in caso di particolari necessita'. Nei casi previsti dai precedenti commi e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal personale volontario in attivita' presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le amministrazioni statali, gli enti pubblici e privati e gli altri datori di lavoro hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti ai quali deve essere conservato il posto occupato".