Art. 11. (Disposizioni in materia di lavoro straordinario) 1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' elevata a 160.000 ore per il 2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001. 2. L'onere per l'attuazione del presente articolo e' fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000 e di lire 4.300 milioni a decorrere dal 2001.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 98, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 269/1987 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo): "Art. 98 (Straordinario). - 1. Dal 31 dicembre 1987 le prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle del personale dei ruoli del supporto tecnico, amministrativo-contabile e dei ruoli sanitario e ginnico sportivo, sono autorizzate, annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, nell'ambito del limite di spesa di centoquaranta ore pro-capite. 2. Col medesimo provvedimento e' determinata una ulteriore attribuzione annua di 160.000 ore di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 10, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 210/1984, per fronteggiare situazioni di servizio imprevedibili ed indilazionabili".