Art. 11. 
          (Disposizioni in materia di lavoro straordinario) 
 
   1.  Per  fronteggiare  esigenze  di  servizio   imprevedibili   ed
indilazionabili, l'attribuzione annua di ore di lavoro  straordinario
prevista dall'articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' elevata a 160.000  ore  per  il
2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001. 
   2. L'onere per l'attuazione del presente articolo e' fissato nella
misura massima di lire 2.150 milioni per il  2000  e  di  lire  4.300
milioni a decorrere dal 2001. 
 
          Nota all'art. 11:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 98, commi 1 e 2, del
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 269/1987 (Norme
          risultanti    dalla    disciplina   prevista   dall'accordo
          sindacale,   per  il  triennio  1985-1987,  riguardante  il
          comparto  del  personale  dipendente  dalle aziende e dalle
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo):
              "Art.  98 (Straordinario). - 1. Dal 31 dicembre 1987 le
          prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco,  ivi  comprese quelle del personale dei
          ruoli  del supporto tecnico, amministrativo-contabile e dei
          ruoli  sanitario  e  ginnico  sportivo,  sono  autorizzate,
          annualmente,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, su
          proposta  del Ministro dell'interno, nell'ambito del limite
          di spesa di centoquaranta ore pro-capite.
              2.   Col  medesimo  provvedimento  e'  determinata  una
          ulteriore  attribuzione  annua  di  160.000  ore  di lavoro
          straordinario,  ai  sensi  dell'art.  10, quarto comma, del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 210/1984, per
          fronteggiare   situazioni   di  servizio  imprevedibili  ed
          indilazionabili".