Art. 12. (Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui) 1. Il limite massimo previsto dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e' elevato, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a 160 giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente. 2. Il Ministero dell'interno nei bandi di concorso per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al comma 1, con una anzianita' di servizio di almeno un anno ed un'eta' anagrafica sino a 37 anni. 3. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2 sono esentati dalla prova preselettiva per l'accertamento dell'attitudine specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell'idoneita' psico-fisica, e, a parita' di punteggio nella graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione all'anzianita' maturata come vigile volontario discontinuo.
Nota all'art. 12: - Il testo dell'art. 41 della legge n. 930/1980 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Il limite massimo previsto dal terzo comma dell'art. 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996 e' elevato a centosessanta giorni all'anno, per quei comandi provinciali dei Vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente".