Art. 12.
      (Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui)

   1.  Il  limite  massimo  previsto  dall'articolo 41 della legge 23
dicembre  1980,  n.  930,  e'  elevato,  nei  limiti  degli  ordinari
stanziamenti  di  bilancio, a 160 giorni all'anno per le emergenze di
protezione  civile  e  per  le  esigenze  dei comandi provinciali dei
vigili  del  fuoco  nei quali il personale volontario disponibile sia
numericamente insufficiente.
   2.   Il   Ministero   dell'interno   nei  bandi  di  concorso  per
l'arruolamento  nel  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco prevede la
partecipazione  ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili
volontari  discontinui  di  cui  al  comma  1,  con una anzianita' di
servizio di almeno un anno ed un'eta' anagrafica sino a 37 anni.
   3.  I vigili volontari discontinui di cui al comma 2 sono esentati
dalla prova preselettiva per l'accertamento dell'attitudine specifica
al   profilo   di  vigile  del  fuoco,  ferma  restando  la  verifica
dell'idoneita'   psico-fisica,   e,  a  parita'  di  punteggio  nella
graduatoria   dei   concorsi,   hanno   la  precedenza  in  relazione
all'anzianita' maturata come vigile volontario discontinuo.
 
          Nota all'art. 12:
              - Il  testo  dell'art.  41 della legge n. 930/1980 (per
          l'argomento  vedasi nelle note all'art. 1), come modificato
          dalla presente legge, e' il seguente:
              "Il  limite  massimo previsto dal terzo comma dell'art.
          14  della  legge  8 dicembre  1970,  n.  996  e'  elevato a
          centosessanta giorni all'anno, per quei comandi provinciali
          dei  Vigili  del  fuoco  nei  quali il personale volontario
          disponibile sia numericamente insufficiente".