Art. 13.
                (Operatori amministrativo-contabili)

   1.  Nell'arco  del  triennio  decorrente  dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge il Ministro dell'interno predispone ed
attua  un  piano  per  l'inserimento nei distaccamenti dei vigili del
fuoco,  gia'  operativi  o  di  nuova  istituzione,  di personale OAC
(operatori amministrativo-contabili).