Art. 14.
          (Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento
                 e di Bolzano e della Valle d'Aosta)

   1.  Agli  effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del
decreto  legislativo  30  aprile 1997, n. 165, i Corpi permanenti dei
vigili  del  fuoco  di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta sono
equiparati  al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente
tali  Corpi  sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale del 30 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998.
   2.  All'onere  derivante  dal  presente  articolo, pari a lire 150
milioni  a  decorrere  dal  2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
 
          Note all'art. 14:
              -  Il  testo  dell'art.  6,  commi  1  e 2, del decreto
          legislativo n. 165/1997 (Attuazione delle deleghe conferite
          dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
          dall'art.  1,  commi  97,  lettera  g),  e  99  della legge
          23 dicembre  1996,  n. 662, in materia di armonizzazione al
          regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici
          del  personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo
          nazionale  dei  vigili del fuoco, nonche' del personale non
          contrattualizzato del pubblico impiego) e' il seguente:
              "Art. 6. (Accesso alla pensione di anzianita'). - 1. Il
          diritto  alla pensione di anzianita' si consegue secondo le
          disposizioni  di  cui  all'art.  1,  commi 25, 26, 27 e 29,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335.
              2. In considerazione della specificita' del rapporto di
          impiego  e  delle  obiettive  peculiarita'  ed esigenze dei
          rispettivi  settori  di attivita', il diritto alla pensione
          di anzianita' si consegue, altrsi', al raggiungimento della
          massima  anzianita' contributiva prevista dagli ordinamenti
          di   appartenenza,   cosi'   come   modificata  in  ragione
          dell'aliquota annua di rendimento di cui all'art. 17, comma
          1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni
          percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed
          in   corrispondenza   dell'eta'  anagrafica  fissata  nella
          tabella B allegata al presente decreto".
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale   del  30 marzo  1998,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  75  del 31 marzo 1998, reca: "Programmazione
          dell'accesso  al  pensionamento  di anzianita' dei pubblici
          dipendenti,  ai  sensi  dell'art. 59, comma 55, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449".