Art. 14. (Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta) 1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d'Aosta sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/1997 (Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego) e' il seguente: "Art. 6. (Accesso alla pensione di anzianita'). - 1. Il diritto alla pensione di anzianita' si consegue secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 25, 26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. In considerazione della specificita' del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di attivita', il diritto alla pensione di anzianita' si consegue, altrsi', al raggiungimento della massima anzianita' contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, cosi' come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'eta' anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto". - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998, reca: "Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianita' dei pubblici dipendenti, ai sensi dell'art. 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".