Art. 7. (Acquisto di mezzi antincendi aeroportuali) 1. Per fronteggiare le esigenze operative derivanti dalla nuova classificazione degli aeroporti inseriti nella tabella A di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nonche' dall'assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi in taluni aeroporti per i quali e' in corso la procedura di riclassificazione, e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 19.200 milioni per l'acquisto di mezzi antincendi aeroportuali.
Nota all'art. 7: - Si riporta la tabella A) allegata alla legge n. 930/1980 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1), recante la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi: "Tabella A CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI I Classe: 1) Roma-Fiumicino; 2) Milano-Malpensa (Varese). II Classe: 1) Catania Fontanarossa; 2) Genova; 3) Milano-Linate; 4) Roma-Ciampino; 5) Palermo-Punta Raisi; 6) Torino; 7) Venezia. III Classe: 1) Alghero; 2) Bari-Palese; 3) Bologna-Borgopanigale; 4) Brindisi; 5) Cagliari-Elmas; 6) Lametia Terme; 7) Olbia-Costa Smeralda; 8) Orio al Serio; 9) Napoli; 10) Pescara; 11) Pisa; 12) Reggio Calabria; 13) Rimini; 14) Ronchi dei Legionari; 15) Verona. IV Classe: 1) Falconara; 2) Firenze-Peretola; 3) Forli'; 4) Trapani. V Classe: 1) Crotone; 2) Lampedusa; 3) Pantelleria; 4) Treviso".