Art. 8.
                        (Alloggi di servizio)

   1.  Fermo  restando  il  disposto  dell'articolo 21 della legge 27
dicembre   1941,   n.   1570,  e  successive  modificazioni,  nonche'
dell'articolo  3,  comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 1995, n. 284,
gli  alloggi di servizio esistenti presso le sedi del Corpo nazionale
dei  vigili  del fuoco possono essere assegnati in uso temporaneo con
atto  amministrativo,  indipendentemente  dalla  loro  ubicazione  in
immobili  di  proprieta' pubblica o di proprieta' privata, sulla base
dei  criteri  e  con  le  modalita' indicati con decreto del Ministro
dell'interno,  da  emanare  entro  centoventi  giorni  dalla  data di
entrata in vigore della presente legge.
   2.  All'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco  sono  estesi  i  benefici  di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge  18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, intendendosi per sede di servizio
una delle strutture del Corpo situata nel comune di Roma.
 
          Note all'art. 8:
              - Il  testo  dell'art. 21 della legge n. 1570/1941 (per
          l'argomento vedasi nelle note all'art. 4), e' il seguente:
              "Art.  21. - Le amministrazioni provinciali sono tenute
          a dotare i Corpi dei vigili del fuoco delle caserme e degli
          altri locali occorrenti per i servizi di istituto, compresi
          gli  alloggi  per i comandanti dei Corpi stessi e rimanendo
          altresi'  a  loro  carico le relative spese di manutenzione
          ordinaria  e  straordinaria,  imposte ed assicurazioni. Per
          gli   altri  ufficiali  permanenti  addetti  ai  Corpi,  le
          amministrazioni  provinciali  sono  tenute  a  fornire  gli
          alloggi   di  servizio,  previo  pagamento  della  relativa
          corrisposta di affitto.
              Il  Ministero  dell'interno, d'intesa col Ministero dei
          lavori   pubblici,   determina   le   caratteristiche   dei
          fabbricati  occorrenti  ed  approva i progetti per le nuove
          costruzioni e per l'adattamento dei locali esistenti, salvo
          la  competenza  del  Ministero  dei  lavori pubblici per la
          dichiarazione di pubblica utilita'".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3,  comma  1,  del
          decreto-legge  18 maggio  1995,  n.  176,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   14 luglio   1995,  n.  284
          (Disposizioni  urgenti  per  il  funzionamento degli uffici
          periferici   del   Ministero  dell'interno  nelle  province
          recentemente istituite):
              "Art.  3  (Disposizioni  concernenti il Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco).  -  1.  Ai  comandanti delle sedi
          provinciali  indicate  nell'art.  1, nonche' agli ispettori
          regionali,  si applicano le disposizioni dell'art. 21 della
          legge 17 dicembre 1941, n. 1570".