Art. 9. (Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione) 1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili privati o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il nulla osta alla spesa, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e successive modificazioni, da parte del Ministero delle finanze - direzione centrale del demanio, e' richiesto ove l'importo contrattuale superi lire 1.500 milioni. 2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, e' applicabile anche nei casi eccezionali in cui si rende indifferibile il pagamento dei canoni di affitto, nelle more della definizione delle procedure di locazione di immobili. 3. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, le parole "per l'acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza" sono sostituite dalle seguenti: "per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze". 4. E' autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da destinare al potenziamento delle strutture edilizie didattiche, sia centrali che periferiche, attraverso il completamento di quelle preesistenti e la realizzazione di nuovi poli didattici, per consentire il regolare svolgimento dei programmi di formazione, addestramento e specializzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Note all'art. 9: - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 72/1955 (Decentramento di servizi del Ministero delle finanze), e' il seguente: "Art. 4. - All'intendente di finanza e' deferita la competenza a concedere il nulla osta relativo alle spese conseguenti ai contratti, inerenti alla locazione di stabili privati adibiti ad uso di uffici statali, stipulati ed approvati dalle amministrazioni interessate, sino al limite di somma di L. 2.400.000". - Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione) e' il seguente: "Art. 4. - 1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei Vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei Vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente comma e' fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo". - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609 (per l'argomento vedasi nelle note all'art. 1), come modificato dalla presente legge: "Art. 5. - 1. Con regolamento, da adottarsi a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le norme di amministrazione e contabilita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che potranno contenere disposizioni anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, allo scopo di conseguire obiettivi di snellimento e accelerazione delle procedure, per l'acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi, necessari a garantire la permanente efficienza degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze".