Articolo 10
                Diritto di accesso e di informazione

1.  Tutti  gli  atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono
pubblici,  ad  eccezione di quelli riservati per espressa indicazione
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco  o  del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione,
conformemente  a  quanto  previsto dal regolamento, in quanto la loro
diffusione  possa  pregiudicare  il  diritto  alla riservatezza delle
persone, dei gruppi o delle imprese.

2.  Il  regolamento  assicura  ai  cittadini, singoli e associati, il
diritto  di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio
di  copie  di  atti  previo  pagamento dei soli costi; individua, con
norme  di  organizzazione  degli uffici e dei servizi, i responsabili
dei  procedimenti;  detta  le  norme  necessarie  per  assicurare  ai
cittadini  l'informazione  sullo stato degli atti e delle procedure e
sull'ordine  di  esame  di  domande,  progetti  e  provvedimenti  che
comunque   li  riguardino;  assicura  il  diritto  dei  cittadini  di
accedere,  in  generale,  alle  informazioni  di  cui  e' in possesso
l'amministrazione.

3.  Al  fine  di  rendere  effettiva  la partecipazione dei cittadini
all'attivita'   dell'amministrazione,   gli  enti  locali  assicurano
l'accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni
di volontariato e alle associazioni.