Articolo 12
Sistemi informativi e statistici
1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi
concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite
sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle
conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per
consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio
nazionale.
2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano
sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli
uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei
sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico
nazionale.
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli
strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.