Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i
comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si
applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui
partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono
attivita' aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove
previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.