Articolo 3
Autonomia dei comuni e delle province
1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita',
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione,
rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove
e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa,
organizzativa e amministrativa, nonche' autonomia impositiva e
finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di
quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo
il principio di sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le
loro funzioni anche attraverso le attivita' che possono essere
adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali.