Art. 10.
                        Segnaletica stradale
  1.  Ferma  restando l'applicazione delle disposizioni relative alla
segnaletica stradale previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  e  dal  decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992,  n.  495, e successive modificazioni, le piste ciclabili devono
essere  provviste  della  specifica  segnaletica  verticale di cui ai
commi  9  e  10 dell'articolo 122 del suddetto decreto del Presidente
della Repubblica all'inizio ed alla fine del loro percorso, dopo ogni
interruzione e dopo ogni intersezione.
  2. Le piste ciclabili devono essere provviste di appositi simboli e
scritte  orizzontali che ne distinguano l'uso specialistico, anche se
la  pavimentazione  delle  stesse  e'  contraddistinta  nel colore da
quella  delle  contigue parti di sede stradale destinate ai veicoli a
motore ed ai pedoni. Analogamente deve essere segnalato, con apposite
frecce  direzionali  sulla  pavimentazione,  ogni cambio di direzione
della pista.
 
          Note all'art. 10:
              - Il testo dell'art. 122, commi 9 e 10, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495,
          recante:  "Regolamento  di  esecuzione  e di attuazione del
          Nuovo  codice  della  strada",  pubblicato  nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1992, n.
          303, cosi' come modificato dal decreto del Presidente della
          Repubblica   16 settembre  1996,  n.  610,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 4 dicembre
          1996, n. 284, e' il seguente:
              "9.  I  segnali di circolazione riservata a determinate
          categorie  di  utenti  il  cui simbolo e' in essi contenuto
          indicano  che  la  strada o parte di essa e' riservata alla
          sola  categoria  di  utenti prevista mentre e' vietata alle
          altre. Tali segnali sono:
                a) il segnale percorso pedonale (fig. II.88) che deve
          essere  posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di
          un  percorso  riservato  ai  soli  pedoni da impiegare solo
          quando  non  risulta  evidente  la destinazione al transito
          pedonale;
                b) il  segnale  pista ciclabile (fig. II.90) che deve
          essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un
          itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve
          essere   ripetuto   dopo   ogni   interruzione  o  dopo  le
          intersezioni;
                c) il segnale pista ciclabile contigua al marciapiede
          (fig. II.92/a) e percorso pedonale ciclabile (fig. II.92/b)
          che  deve  essere posto all'inizio di un percorso riservato
          ai  pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere
          ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
                d) il  segnale  percorso  riservato  ai quadrupedi da
          soma  o  da  sella  (fig.  II.94)  che  deve  essere  posto
          all'inizio di una pista o di un passaggio particolare.
              10.  La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9
          deve   essere   indicata   con   analogo   segnale  barrato
          obliquamente  da  una  fascia  rossa (figure II.89, II.91 -
          II.93/a - II.93/b - II.95".