Art. 11.
                         Aree di parcheggio
  1.   Ogni   progetto  di  pista  ciclabile  deve  essere  corredato
dall'individuazione   dei   luoghi  e  delle  opere  ed  attrezzature
necessarie  a  soddisfare  la  domanda  di  sosta per i velocipedi ed
eventuali   altre  esigenze  legate  allo  sviluppo  della  mobilita'
ciclistica, senza che si abbiano intralci alla circolazione stradale,
specialmente  dei pedoni. L'individuazione in questione si riferisce,
in  particolare,  sia  ai  poli attrattori di traffico sia ai nodi di
interscambio modale.
  2.  Nei nuovi parcheggi per autovetture ubicati in contiguita' alle
piste  ciclabili,  debbono  essere  previste  superfici  adeguate  da
destinare alla sosta dei velocipedi.