Art. 9.
                      Attraversamenti ciclabili
  1.  Gli  attraversamenti  delle carreggiate stradali effettuati con
piste  ciclabili  devono  essere  realizzati  con le stesse modalita'
degli   attraversamenti  pedonali,  tenendo  conto  di  comportamenti
dell'utenza  analoghi a quelli dei pedoni, e con i dovuti adattamenti
richiesti  dall'utenza  ciclistica (ad esempio per la larghezza delle
eventuali isole rompitratta per attraversamenti da effettuare in piu'
tempi).
  2.  Per  gli attraversamenti a raso, in aree di intersezione ad uso
promiscuo  con  i veicoli a motore ed i pedoni, le piste ciclabili su
corsia  riservata  devono in genere affiancarsi al lato interno degli
attraversamenti pedonali, in modo tale da istituire per i ciclisti la
circolazione a rotatoria con senso unico antiorario sull'intersezione
medesima.
  3. Per gli attraversamenti a livelli sfalsati riservati ai ciclisti
(piste ciclabili in sede propria) va in genere preferita la soluzione
in  sottopasso,  rispetto a quella in sovrappasso, assicurando che la
pendenza  longitudinale  massima  delle  rampe  non  superi  il 10% e
vengano  realizzate,  nel  caso  di  sovrappasso, barriere protettive
laterali di altezza non inferiore ad 1,50 m.