Art. 16.
                  Durata delle indagini preliminari
  1.  Il  termine  per  la  chiusura delle indagini preliminari e' di
quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato.
  2.  Nei  casi  di  particolare  complessita', il pubblico ministero
dispone,  con  provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini
preliminari  per  un  periodo  di  tempo non superiore a due mesi. Il
provvedimento  e' immediatamente comunicato al giudice di pace di cui
all'articolo  5,  comma 2, che se non ritiene sussistenti, in tutto o
in  parte,  le  ragioni  rappresentate  dal pubblico ministero, entro
cinque   giorni  dalla  comunicazione,  dichiara  la  chiusura  delle
indagini ovvero riduce il termine indicato.
  3.  Gli  atti  di  indagine  compiuti  dopo la scadenza dei termini
indicati nei commi 1 e 2 non possono essere utilizzati.