Art. 17. Archiviazione 1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato e' infondata, nonche' nei casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice. 2. Copia della richiesta e' notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta e' altresi' precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa puo' prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilita', gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie. 3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione e' successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'articolo 26, comma 2. 4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione. 5. Quando e' ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'articolo 415 del codice di procedura penale.
Note all'art. 17: - Si trascrive il testo dell'art. 411 del codice di procedura penale: "Art. 411 (Altri casi di archiviazione). - 1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilita' [c.p.p. 345], che il reato e' estinto o che il fatto non e' previsto dalla legge come reato". - Si trascrive il testo dell'art. 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale): "Art. 125 (Richiesta di archiviazione). - 1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perche' gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio". - Si trascrive il testo dell'art. 415 del codice di procedura penale: "Art. 415 (Reato commesso da persone ignote). - 1. Quando e' ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data di registrazione della notizia di reato, presenta al giudice richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini. 2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona gia' individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo. 4. Nell'ipotesi di cui all'art. 107-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto".