Art. 17. 
                            Archiviazione 
  1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace  richiesta  di
archiviazione quando la notizia di reato e'  infondata,  nonche'  nei
casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' dall'articolo
34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta  e'  trasmesso
il fascicolo  contenente  la  notizia  di  reato,  la  documentazione
relativa alle indagini espletate e  i  verbali  compiuti  davanti  al
giudice. 
  2. Copia della richiesta e'  notificata  alla  persona  offesa  che
nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia
dichiarato   di   volere   essere   informata    circa    l'eventuale
archiviazione. Nella richiesta e' altresi' precisato che nel  termine
di dieci giorni la persona offesa puo' prendere visione degli atti  e
presentare  richiesta  motivata  di   prosecuzione   delle   indagini
preliminari. Con l'opposizione alla  richiesta  di  archiviazione  la
persona offesa indica, a pena di inammissibilita',  gli  elementi  di
prova che giustificano il rigetto  della  richiesta  o  le  ulteriori
indagini necessarie. 
  3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma  2,  nei
casi  in  cui  la  richiesta  di  archiviazione  e'  successiva  alla
trasmissione del ricorso ai sensi dell'articolo 26, comma 2. 
  4. Il giudice,  se  accoglie  la  richiesta,  dispone  con  decreto
l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli  atti  al
pubblico ministero  indicando  le  ulteriori  indagini  necessarie  e
fissando il termine indispensabile  per  il  loro  compimento  ovvero
disponendo che entro  dieci  giorni  il  pubblico  ministero  formuli
l'imputazione. 
  5. Quando e' ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 415 del codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 17:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 411 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  411  (Altri  casi  di  archiviazione).  -  1. Le
          disposizioni  degli  articoli  408,  409 e 410 si applicano
          anche   quando   risulta   che   manca  una  condizione  di
          procedibilita'  [c.p.p. 345], che il reato e' estinto o che
          il fatto non e' previsto dalla legge come reato".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  125  del decreto
          legislativo  28 luglio  1989, n. 271, (Norme di attuazione,
          di  coordinamento  e  transitorie  del  codice di procedura
          penale):
              "Art.   125  (Richiesta  di  archiviazione).  -  1.  Il
          pubblico  ministero  presenta  al  giudice  la richiesta di
          archiviazione  quando  ritiene l'infondatezza della notizia
          di  reato  perche'  gli  elementi  acquisiti nelle indagini
          preliminari   non  sono  idonei  a  sostenere  l'accusa  in
          giudizio".
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 415 del codice di
          procedura penale:
              "Art.  415  (Reato  commesso  da  persone ignote). - 1.
          Quando  e' ignoto l'autore del reato il pubblico ministero,
          entro sei mesi dalla data di registrazione della notizia di
          reato,  presenta  al  giudice  richiesta  di  archiviazione
          ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini.
              2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero
          di  autorizzazione  a  proseguire  le  indagini, il giudice
          pronuncia  decreto  motivato  e  restituisce  gli  atti  al
          pubblico   ministero.  Se  ritiene  che  il  reato  sia  da
          attribuire a persona gia' individuata ordina che il nome di
          questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
              3.  Si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le  altre
          disposizioni di cui al presente titolo.
              4.  Nell'ipotesi di cui all'art. 107-bis delle norme di
          attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di
          archiviazione  ed  il  decreto  del giudice che accoglie la
          richiesta  sono pronunciati cumulativamente con riferimento
          agli   elenchi   trasmessi  dagli  organi  di  polizia  con
          l'eventuale  indicazione  delle  denunce  che  il  pubblico
          ministero     o    il    giudice    intendono    escludere,
          rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto".