Art. 10.
                     Concorso alla mobilitazione
  1.  L'Arma  dei  carabinieri concorre, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto  legislativo  28  novembre 1997, n. 464, all'attuazione delle
predisposizioni  di mobilitazione delle Forze armate sulla base delle
direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
 
          Nota all'art. 10:
              -  Il  decreto  legislativo  28 novembre  1997, n. 464,
          recante  "Riforma  strutturale  delle Forze armate, a norma
          dell'art.  1,  comma  1,  lettere  a), d) e h), della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549",  e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  del  5 gennaio  1998 - serie generale - n. 3; si
          riporta il testo dell'art. 1:
              "Art.  1.  -  1.  Lo strumento militare, riordinato per
          effetto  dei  provvedimenti  di cui al presente decreto, e'
          volto   a   consentire   la  permanente  disponibilita'  di
          strutture  di  comando  e  controllo  di  Forza  armata  ed
          interforze,    facilmente    integrabili    in    complessi
          multinazionali,  e  di unita' terrestri, navali ed aeree di
          intervento  rapido  preposte  alla  difesa  del  territorio
          nazionale  e delle vie di comunicazione marittime ed aeree,
          nonche'   finalizzato   a   partecipare  a  missioni  anche
          multinazionali  per  interventi  a  supporto della pace; le
          relative  predisposizioni  di  mobilitazione  sono pertanto
          limitate  al  completamento  dei comandi, enti ed unita' in
          vita.
              2.  Per  una  piu'  efficace ed economica articolazione
          dello strumento militare, pienamente integrato in un'ottica
          interforze e operativamente compatibile con quelli alleati,
          le disposizioni del presente decreto disciplinano:
                a) la   soppressione,   la   riorganizzazione,  anche
          mediante   la   ridefinizione,   dei  comandi  operativi  e
          territoriali,   delle  altre  strutture  periferiche  della
          Difesa e degli istituti di formazione;
                b) la  istituzione  dell'Istituto  superiore di Stato
          maggiore interforze;
                c) la    differenziazione   e   l'ampliamento   delle
          attivita'  rivolte  alla  protezione  civile  e alla tutela
          ambientale.
              3. Ai fini del presente decreto si intende:
                a) per    "soppressione",   qualsiasi   provvedimento
          connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo
          scioglimento  o  la  ridefinizione dell'organismo per altra
          missione;
                b) per  "riorganizzazione",  qualsiasi  provvedimento
          connesso  alla  revisione o all'integrazione della missione
          dell'ente   ovvero   qualsiasi   determinazione   volta  ad
          accentrare  in  nuovi  organismi  funzioni  svolte  da enti
          soppressi o ridefiniti ai sensi del presente decreto".