Art. 10. Concorso alla mobilitazione 1. L'Arma dei carabinieri concorre, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, all'attuazione delle predisposizioni di mobilitazione delle Forze armate sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Nota all'art. 10: - Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere a), d) e h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1998 - serie generale - n. 3; si riporta il testo dell'art. 1: "Art. 1. - 1. Lo strumento militare, riordinato per effetto dei provvedimenti di cui al presente decreto, e' volto a consentire la permanente disponibilita' di strutture di comando e controllo di Forza armata ed interforze, facilmente integrabili in complessi multinazionali, e di unita' terrestri, navali ed aeree di intervento rapido preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aeree, nonche' finalizzato a partecipare a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; le relative predisposizioni di mobilitazione sono pertanto limitate al completamento dei comandi, enti ed unita' in vita. 2. Per una piu' efficace ed economica articolazione dello strumento militare, pienamente integrato in un'ottica interforze e operativamente compatibile con quelli alleati, le disposizioni del presente decreto disciplinano: a) la soppressione, la riorganizzazione, anche mediante la ridefinizione, dei comandi operativi e territoriali, delle altre strutture periferiche della Difesa e degli istituti di formazione; b) la istituzione dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze; c) la differenziazione e l'ampliamento delle attivita' rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale. 3. Ai fini del presente decreto si intende: a) per "soppressione", qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la ridefinizione dell'organismo per altra missione; b) per "riorganizzazione", qualsiasi provvedimento connesso alla revisione o all'integrazione della missione dell'ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare in nuovi organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente decreto".