Art. 11.
            Sicurezza delle rappresentanze diplomatiche,
     consolari e degli uffici degli addetti militari all'estero
  1.  L'Arma  dei  carabinieri  assicura i servizi di sicurezza delle
rappresentanze  diplomatiche  e consolari, nonche' degli uffici degli
addetti militari all'estero.
  2.  Concorre,  inoltre,  ad  affrontare  particolari  situazioni di
emergenza  o di crisi, locali o internazionali, che dovessero mettere
in  pericolo  la sicurezza delle suddette rappresentanze, assicurando
la disponibilita' di personale appartenente a reparti speciali.
  3. L'impiego del personale di cui al comma 2 e' disposto sulla base
delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa.