Art. 5. Partecipazione ad operazioni militari in Italia ed all'estero 1. L'Arma dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa: a) concorre alla difesa integrata del territorio nazionale. Il concorso e' definito, in accordo con il Comandante Generale dell'Arma, dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, responsabili dell'approntamento e dell'impiego dei rispettivi dispositivi di difesa; b) partecipa alle operazioni militari all'estero. 2. Nell'ambito delle operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, l'Arma dei carabinieri partecipa anche ad operazioni per il mantenimento ed il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, al fine, in particolare, di realizzare condizioni di sicurezza ed ordinata convivenza nelle aree d'intervento. Concorre, altresi', ad assicurare il contributo nazionale alle attivita' promosse dalla comunita' internazionale o derivanti da accordi internazionali, volte alla ricostituzione ed al ripristino dell'operativita' dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza, assistenza e osservazione. 3. In caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di manterimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, i comandanti dell'Arma dei carabinieri, analogamente agli altri comandanti militari, vigilano, in concorso, ove previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.