Art. 5.
    Partecipazione ad operazioni militari in Italia ed all'estero
  1.  L'Arma  dei carabinieri, sulla base delle direttive del Capo di
Stato Maggiore della Difesa:
    a)  concorre  alla  difesa integrata del territorio nazionale. Il
concorso   e'   definito,  in  accordo  con  il  Comandante  Generale
dell'Arma,  dai  Capi di Stato Maggiore di Forza Armata, responsabili
dell'approntamento  e  dell'impiego  dei  rispettivi  dispositivi  di
difesa;
    b) partecipa alle operazioni militari all'estero.
  2. Nell'ambito delle operazioni di cui alla lettera b) del comma 1,
l'Arma   dei   carabinieri  partecipa  anche  ad  operazioni  per  il
mantenimento  ed  il  ristabilimento  della  pace  e  della sicurezza
internazionale,  al fine, in particolare, di realizzare condizioni di
sicurezza  ed  ordinata convivenza nelle aree d'intervento. Concorre,
altresi',  ad  assicurare  il  contributo  nazionale  alle  attivita'
promosse  dalla  comunita'  internazionale  o  derivanti  da  accordi
internazionali,   volte   alla   ricostituzione   ed   al  ripristino
dell'operativita'  dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza
delle  Forze Armate, assolvendo compiti di addestramento, consulenza,
assistenza e osservazione.
  3.  In  caso  di  conflitti  armati e nel corso delle operazioni di
manterimento   e   ristabilimento   della   pace  e  della  sicurezza
internazionale,  i comandanti dell'Arma dei carabinieri, analogamente
agli  altri comandanti militari, vigilano, in concorso, ove previsto,
con  gli  organismi  internazionali competenti, sull'osservanza delle
norme di diritto internazionale umanitario.