Art. 6. Funzioni di polizia militare 1. La polizia militare e' costituita dal complesso delle attivita' volte a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle Forze Armate sul territorio nazionale ed all'estero. A tale scopo gli organi di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni dell'autorita' militare attinenti all'attivita' da loro svolta. Gli organi di polizia militare esercitano, inoltre, un'azione di contrasto, di natura tecnico-militare, delle attivita' dirette a ledere il regolare svolgimento dei compiti delle Forze armate. 2. Le funzioni di polizia militare, svolte in via esclusiva dall'Arma dei carabinieri per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa e vengono esercitate sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, nonche' nel rispetto delle competenze dei Comandanti responsabili. 3. Il Capo di Stato Maggiore della difesa dirige e controlla l'attivita' di polizia militare. Per l'elaborazione delle disposizioni di carattere tecnico, il Capo di Stato Maggiore della Difesa si avvale del Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 4. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai comandi ed alle unita' militari, provvedono, nell'ambito definito al comma 2, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali in Italia e all'estero, nonche' le altre unita' appositamente individuate.