Art. 6.
                    Funzioni di polizia militare
  1.  La polizia militare e' costituita dal complesso delle attivita'
volte  a garantire le condizioni generali di ordine e sicurezza delle
Forze Armate sul territorio nazionale ed all'estero. A tale scopo gli
organi  di polizia militare vigilano sull'osservanza delle leggi, dei
regolamenti  e  delle  disposizioni dell'autorita' militare attinenti
all'attivita'   da  loro  svolta.  Gli  organi  di  polizia  militare
esercitano,    inoltre,    un'azione    di   contrasto,   di   natura
tecnico-militare,  delle  attivita'  dirette  a  ledere  il  regolare
svolgimento dei compiti delle Forze armate.
  2.  Le  funzioni  di  polizia  militare,  svolte  in  via esclusiva
dall'Arma  dei carabinieri per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica,
sono  disciplinate  con  decreto  del Ministro della difesa e vengono
esercitate  sulla base delle disposizioni impartite dal Capo di Stato
Maggiore  della  Difesa,  nonche'  nel  rispetto delle competenze dei
Comandanti responsabili.
  3.  Il  Capo  di  Stato  Maggiore  della  difesa dirige e controlla
l'attivita'   di   polizia   militare.   Per   l'elaborazione   delle
disposizioni  di  carattere  tecnico, il Capo di Stato Maggiore della
Difesa si avvale del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
  4.  Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza
ai  comandi ed alle unita' militari, provvedono, nell'ambito definito
al comma 2, i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i reparti
costituiti  presso  gli organi centrali della difesa, presso le Forze
armate,  gli  organismi  NATO e gli altri organismi internazionali in
Italia   e   all'estero,   nonche'   le  altre  unita'  appositamente
individuate.