Art. 7. Assolvimento dei compiti militari 1. Sulla base delle direttive del Capo di Stato Maggiore della difesa, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri individua i reparti ed il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 5 e 6 e ne assicura la disponibilita', nonche' l'autonomia logistica, fermo restando l'assolvimento degli altri compiti istituzionali previsti dalla legge. E' responsabile del relativo addestramento e approntamento.