Art. 7.
                  Assolvimento dei compiti militari
  1.  Sulla  base  delle  direttive  del Capo di Stato Maggiore della
difesa,  il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri individua i
reparti  ed  il personale da impiegare per l'assolvimento dei compiti
di  cui  agli articoli 5 e 6 e ne assicura la disponibilita', nonche'
l'autonomia  logistica,  fermo  restando  l'assolvimento  degli altri
compiti  istituzionali  previsti  dalla  legge.  E'  responsabile del
relativo addestramento e approntamento.