Art. 8.
                   Funzioni di sicurezza militare
  1.  L'Arma  dei  carabinieri fornisce all'autorita' individuata dal
Presidente  del  Consiglio dei ministri nell'esercizio delle funzioni
di  cui  all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, elementi
informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza
agli   appartenenti   alle   Forze   armate,   al   personale  civile
dell'amministrazione  della  difesa,  nonche'  alle persone fisiche e
giuridiche  per  lo  svolgimento di attivita' produttive attinenti la
sicurezza militare dello stato.
 
          Nota all'art. 8:
              -   La   legge   24 ottobre   1977,   n.  801,  recante
          "Istituzione  e ordinamento dei servizi per le informazioni
          e  la  sicurezza  e  disciplina  del  segreto di Stato", e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1977, n.
          303; si riporta il testo dell'art. 1:
              "Art.  1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono
          attribuiti  l'alta  direzione,  la responsabilita' politica
          generale e il coordinamento della politica informativa e di
          sicurezza  nell'interesse  e  per  la  difesa  dello  Stato
          democratico  e delle istituzioni poste dalla Costituzione a
          suo fondamento.
              Il  Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le
          direttive  ed  emana  ogni  disposizione  necessaria per la
          organizzazione   ed   il   funzionamento   delle  attivita'
          attinenti  ai fini di cui al comma precedente; controlla la
          applicazione  dei  criteri  relativi  alla  apposizione del
          segreto  di Stato e alla individuazione degli organi a cio'
          competenti; esercita la tutela del segreto di Stato".