Art. 8. Funzioni di sicurezza militare 1. L'Arma dei carabinieri fornisce all'autorita' individuata dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alle Forze armate, al personale civile dell'amministrazione della difesa, nonche' alle persone fisiche e giuridiche per lo svolgimento di attivita' produttive attinenti la sicurezza militare dello stato.
Nota all'art. 8: - La legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1977, n. 303; si riporta il testo dell'art. 1: "Art. 1. Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilita' politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attivita' attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a cio' competenti; esercita la tutela del segreto di Stato".