Art. 14. 
              Istituzione del ruolo direttivo speciale 
 
  1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia previsti dall'articolo 1 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335  e  successive  modifiche   ed
integrazioni, e' istituito il ruolo  direttivo  speciale,  articolato
nelle seguenti qualifiche: 
    vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla
frequenza del corso di formazione; 
    commissario del ruolo direttivo speciale; 
    commissario capo del ruolo direttivo speciale; 
    vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale. 
  2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 e' costituita,
per mille unita', ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e, per  trecento
unita', con contestuale riduzione della dotazione organica del  ruolo
degli ispettori, come indicato nella tabella  1  che  sostituisce  la
tabella A allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
aprile 1982, n. 335. 
 
          Note all'art. 14:
              -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per
          l'argomento  vedi  nelle  note all'art. 1), come sostituito
          dall'art. 68 del decreto legislativo qui pubblicato:
              "Art.  1.  -  1. Nell'ambito dell'Amministrazione della
          pubblica  sicurezza  sono  istituiti  i  seguenti ruoli del
          personale  della  Polizia  di Stato che espleta funzioni di
          polizia:
                a) ruolo degli agenti e assistenti;
                b) ruolo dei sovrintendenti;
                c) ruolo degli ispettori;
                d) ruolo direttivo speciale;
                e) ruolo dei commissari;
                f) ruolo dei dirigenti.
              2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il
          personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento
          dei  compiti  istituzionali  sanciti  dalla legge 1o aprile
          1981,   n.   121,  svolge  anche  le  attivita'  accessorie
          necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.