Art. 14. Istituzione del ruolo direttivo speciale 1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, e' istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche: vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; commissario del ruolo direttivo speciale; commissario capo del ruolo direttivo speciale; vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale. 2. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 e' costituita, per mille unita', ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e, per trecento unita', con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 1), come sostituito dall'art. 68 del decreto legislativo qui pubblicato: "Art. 1. - 1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia: a) ruolo degli agenti e assistenti; b) ruolo dei sovrintendenti; c) ruolo degli ispettori; d) ruolo direttivo speciale; e) ruolo dei commissari; f) ruolo dei dirigenti. 2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.