Art. 15
         Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale

  1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le
qualifiche  di  ufficiale  di  pubblica  sicurezza  e di ufficiale di
polizia giudiziaria e svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma
1,   con  esclusione  di  quelle  che  comportano  l'esercizio  delle
attribuzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza.
  2.  I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni
di  cui  al  comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla
direzione  degli  uffici  e reparti cui sono addetti. Ai medesimi e',
altresi',  affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse
responsabilita'  per  le  direttive e le istruzioni impartite e per i
risultati conseguiti.
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i commissari capo ed
i  vice  questori  aggiunti  del  ruolo  direttivo speciale svolgono,
rispettivamente,  le funzioni dei commissari capo e dei vice questori
aggiunti del ruolo dei commissari.
  4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresi'
all'addestramento  del  personale  dipendente e svolgono in relazione
alla  professionalita'  posseduta  compiti di istruzione e formazione
del personale della Polizia di Stato.