Art. 15 Funzioni del personale del ruolo direttivo speciale 1. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale riveste le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e svolge le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, con esclusione di quelle che comportano l'esercizio delle attribuzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza. 2. I commissari del ruolo direttivo speciale espletano le funzioni di cui al comma 1 in collaborazione con i funzionari preposti alla direzione degli uffici e reparti cui sono addetti. Ai medesimi e', altresi', affidata la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i commissari capo ed i vice questori aggiunti del ruolo direttivo speciale svolgono, rispettivamente, le funzioni dei commissari capo e dei vice questori aggiunti del ruolo dei commissari. 4. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale provvedono altresi' all'addestramento del personale dipendente e svolgono in relazione alla professionalita' posseduta compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato.